Penale

Ritenute previdenziali, niente reato se vi è crisi economica

Sul reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali

La Suprema Corte Penale, con la sentenza n. 20715 del 10 maggio 2018, ha precisato che la conclamata crisi aziendale può escludere il dolo di omesso versamento delle ritenute contributive. Escludere quindi tale reato.

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Reato di omesso versamento delle ritenute dei dipendenti

L’art. 2 Legge n. 638 del 12 settembre 1983 ha tipizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti.

Analizziamo il reato:

1. l’elemento oggettivo del reato.

Tale elemento materiale presenta una soglia di non punibilità. Una cifra, cioè, sotto la quale non si integra il reato.

Precisamente, se le ritenute non pagate sono superiori ad €10.000,00 annui vi è reato. Se sono inferiori ad €10.000,00 annui NON vi è reato ma solo la sanzione amministrativa (art. 2, comma 1.bis, Legge n. 638/1983).

La Cassazione SS. UU. n. 27599/2017 (con modifiche anche del D.Lgs. n. 8/2016) ha precisato come si debba intendere il periodo temporale di un anno.

Quindi, per tale reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali il reato va considerato dal periodo del 16 gennaio anno X (per lo stipendio del dicembre del precedente anno) al 16 dicembre anno X (per lo stipendio di novembre dell’anno in corso).

Per comprendere facciamo un esempio.

Si consideri che le ritenute previdenziali si versano il 16 del mese successivo al pagamento dello stipendio:

  • stipendio di dicembre 2017, la ritenuta si versa al 16 gennaio 2018;

  • stipendio di gennaio 2018, la ritenuta si versa al 16 febbraio 2018;

  • stipendio di febbraio 2018, la ritenuta si versa al 16 marzo 2018;

  • stipendio di marzo 2018, la ritenuta si versa al 16 aprile 2018

  • (…);

  • stipendio di novembre 2018, la ritenuta si versa al 16 dicembre 2018.

    Sono 12 mesi di versamento di contributi previdenziali (dal 16 gennaio 2018 al 16 dicembre 2018). Si veda anche News del 8 marzo 2018 su Cass. Pen. SS. UU. n. 10424/2018 e News del 4 marzo 2017.

2. l’elemento soggettivo del reato

Tale elemento è il dolo generico. Quindi la coscienza e la volontà di non voler versare tali ritenute allo Stato. E’ proprio su tale elemento soggettivo che la Cassazione in commento ha precisato i presupposti della causa di esclusione della responsabilità penale. Quindi, dell’esclusione del reato.

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La Fattispecie oggetto della sentenza

Un imprenditore ha subito una forte crisi aziendale e ha “preferito” corrispondere gli stipendi ai dipendenti che pagare i relativi contributi previdenziali.

Per tale ragione veniva condannato in primo ed in secondo grado per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali per un ammontare annuo di €15.600,00.

L’imputato allegava e documentava la grave crisi del mercato e quella che ha subito la sua azienda. Nonchè evidenziava che tale crisi era imprevista ed a lui non imputabile. Tuttavia solo la Cassazione gli ha dato ragione.

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La decisione della Cassazione: la causa di esclusione della responsabilità penale

La Suprema Corte (pur confondendo, a volte, i contributi con le obbligazioni tributarie) ha subito precisato il presupposto di tale reato di messo versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali:

– “il debito verso il fisco è collegato all’obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti; ogni qualvolta il sostituto d’imposta effettui tali erogazioni, quindi, sorge a suo carico il dovere di accantonare le somme dovute all’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria” (Cass. n. 20725/2018).

Quindi, se non vengono pagati gli stipendi non sorge tale reato.

Poi la Cassazione specifica le fattispecie del dolo generico, nonché evidenziando che d’ufficio il Giudice può esclude tale dolo (quindi il reato) se:

  • l’importo è modesto (considerando la soglia di punibilità di €10.000,00);

  • se le somme non versate sono discontinue (anche se per una somma maggiore di €10.000,00 e nell’anno).

Successivamente, il Supremo Consesso precisa che non viene escluso il dolo generico per il solo fatto che l’imprenditore provi che la sua azienda sta subendo una fase di crisi e quindi le esigue risorse finanziarie sono state destinate ad al debiti (tipo gli stipendi dei dipendenti).

Tuttavia, tale Dolo è escluso SOLO se l’imputato prova la ASSOLUTA IMPOSSIBILITA’ (non la semplice crisi di liquidità) ad adempiere al debito (quindi il reato) delle ritenute previdenziali.

Vi è tale ASSOLUTA IMPOSSIBILITA’ ad adempiere se sussistono entrambi tali requisiti:

  • non imputabilità all’imprenditore della impossibilità ad adempiere;

  • impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità anche con misure straordinarie (e con capacità finanziarie proprie).

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