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CARTELLA ILLEGITTIMA SE GLI INTERESSI NON SONO MOTIVATI

La Suprema Corte conferma la chiara motivazione degli interessi

La Suprema Corte, con l‘ordinanza n. 17765 del 6 luglio 2018, ha ulteriormente confermato che la cartella è illegittima se riporta interessi immotivati (si veda anche news del 12/07/18 e news del 27/6/2018).

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Sulla motivazione della cartella di pagamento

Gli atti amministrativi tributari, tra cui le cartelle di pagamento, trovano il fondamento dell’obbligo della motivazione in apposite norme.

In primo luogo, l’art. 3 Legge n. 241/1990 (sul procedimento amministrativo) richiede, in generale, che tutti gli atti della Pubblica Amministrazione (tra cui Agenzia delle Entrate-Riscossione) debbano essere motivati. Tale funzione opera per assolvere ad un principio di trasparenza con il cittadino.

Inoltre, da un punto di vista tributario, lo Statuto del Contribuente (art. 7 della Legge n. 212/2000) afferma che sul titolo esecutivo debba essere riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, oppure, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

Per di più, in maniera specifica per la cartella di pagamento l’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 indica specificatamente i contenuti obbligatori minimi che deve avere la cartella: tributo, periodo di imposta, imponibile, aliquota applicabile e altro.

Inoltre, la Cassazione impone, per la cartella di pagamento, un maggior onere motivazionale se la stessa costituisce il primo atto con il quale è stata porta a conoscenza del contribuente l’iscrizione a ruolo dell’imposta. In buona sostanza, se la cartella non è preceduta da un avviso di accertamento la motivazione deve essere maggiore del minimo indicato nell’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.

Tuttavia, si deve considerare che, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione (è un caso in cui la cartella non è preceduta da un avviso di accertamento), il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale. Lo stesso vale qualora vengono richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento.

Quindi vi sarà l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto da parte dell’Amministrazione Finanziaria con il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi.

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Sul calcolo degli interessi in cartella: ritardata iscrizione a ruolo

L’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina espressamente la fattispecie relativa agli interessi, presenti in cartella, per ritardata iscrizione a ruolo (per il calcolo dei tali interessi  .

In pratica, sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale/automatico della dichiarazione si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento (quindi dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella) e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli, gli interessi al relativo tasso (ad oggi è pari al 4% annuo).

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La decisone dalla Cassazione

Come sopra anticipato la Suprema Corte, dando seguito ad un proprio orientamento (Cass. n. 10481/2018; Cass. n. 9799/2017; Cass. n. 15554/2017; Cass. n. 24993/2016; Cass. n. 4516/2012; si veda anche CTP PAVIA n. 270/2016) ha precisato:

  • Secondo l’insegnamento di questa Corte:“in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev’essere motivata, non rilevando che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, tanto più che alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della L. n. 212 del 2002 dev’essere allegata la sentenza” (Cass. n. 17765/2018).

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