Avvisi di accertamento e di addebitoImposta di successioneSuccessione

Paga le imposte di successione anche il solo chiamato all’eredità

Se sei chiamato all'eredità paghi lo stesso la successione e poi l'eventuale rimborso

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 19030 del 17 luglio 2018, getta non pochi dubbi sulla possibilità che i semplici chiamati all’eredità possano essere costretti a corrispondere le imposte del parente deceduto.

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Chiamato all’eredità, erede ed accettazione

Orbene, subito è necessario precisare la chiara distinzione tra chiamato ad “ereditare”, erede ed accettazione (espressa o tacita) l’eredità.

  • chiamato all’eredità. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 457 c.c. è colui cui viene devoluta l’eredità e che, successivamente, tale soggetto può diventare erede tramite l’accettazione.

  • Erede. L’art. 588 c.c. definisce erede il soggetto che succede (o meglio che ha la facoltà di ereditare con l’accettazione i beni del defunto) nella titolarità totale o parziale del patrimonio del de cuius.

  • Accettazione dell’eredità. Secondo l’art. 47 c.c. acquista l’eredità (rispondendone anche dei debiti) solamente il chiamato all’eredità che abbia accettato tale eredità, sia in modo espressa (con atto atto pubblico, scrittura privata eccetera, art. 475 c.c.), sia in modo tacito (qualora il chiamato sia nel possesso di un bene dell’eredità, art. 476 c.c.).

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la possibilità di ereditare i debiti fiscali del defunto

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, fa una distinzione:tutti i tributi del defunto e l’imposta di successione.

Tutti i tributi del defunto Secondo la Cassazione MAI un solo chiamato all’eredita potrà essere chiamato dal Fisco per corrispondere i debiti fiscali del defunto. Un semplice chiamato all’eredità non dovrà pagare tali debiti fiscali se non ha accettato l’eredità in modo espresso o tacito.

Imposta di successione Il Supremo Consesso introduce però un forte dubbio sulla possibilità che il semplice chiamato all’eredità sia obbligato a pagare le imposte di successione. La sentenza parla di titolo “provvisori” all’obbligo del pagamento delle imposte di successione

Precisamente:

  • L’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990 prevede: “Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato”.

  • L’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 36/1990, però, limita tale obbligo di pagare l’imposta al valore dei beni posseduti: “Fino a quando l’eredità non sia stata accettata …rispondono solidalmente dell’imposta nei limiti del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”.

  • L’art. 47, comma 1, n. 3 (non il comma 3 erroneamente indicato in sentenza), D.p.r. n. 637/1972 precisa però che: “deve essere rimborsata: 3) l’imposta che risulti percepita in più per la mutata devoluzione ereditaria”. Quindi, se il chiamato all’eredità poi non accetta l’eredita (o la rifiuta) l’imposta che è stata pagata deve essere rimborsata.

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