Cartelle di pagamentoNotifica

Come l’imprenditore, anche il fisco deve conservare le cartelle per 10 anni

Non si applica il termine di 5 anni dell'art. 26 D.p.r. n. 602/1973

Con la sentenza n. 143 del 30 luglio 2018, i Giudici tributario emiliani hanno confermato che anche il Riscossore (ex Equitalia) deve conservare la copia delle cartelle notificate per almeno 10 anni. Quindi, nel caso in cui l’Agente della Riscossione debba produrre in giudizio delle cartelle (non basta quindi solo l’estratto di ruolo), per rispondere all’impugnazione del contribuente, non può “salvarsi” rifacendosi al limite di 5 anni dell’art. 26 D.p.r. n. 602/1973.

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Art. 26 D.p.r. n. 602/1973

L’art. 26, comma 5, del D.p.r. n. 602/1973 è spesso utilizzato in processo dal Riscossore per “sviarsi” dall’obbligo di produrre la copia delle cartelle, che il contribuente eccepisce di non aver mai ricevuto.

Tale norma precisa:”Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.”

In realtà, però, tale termine di 5 anni è solamente un “limite temporale” amministrativo, valevole solo per le amministrazioni finanziarie. Nei processi, anche in considerazione dei tempi lunghi, tale termine non ha senso e non si applica.

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La fattispecie

Un contribuente tramite estratti di ruolo (ritirati dagli Uffici del Riscossore), impugnava le relative cartelle di pagamento, contestando, in particolare, che tali cartelle mai gli venivano notificate.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) eccepiva la corretta notifica delle cartelle impugnate (tramite estratto di ruolo) e precisava che il Riscossore aveva l’obbligo di conservare la copia delle cartelle solo per 5 anni, come indicato nell’art. 26, comma 5, del D.p.r. n. 602/1973. Quindi, esso non aveva alcun obbligo a conservare le cartelle per più di 5 anni.

In risposta delle allegazioni del Riscossore, il contribuente ulteriormente precisava che:

  • l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo a conservare le cartelle per oltre 5 anni;

  • all’interno delle buste corrispondenti agli avvisi di ricevimento delle raccomandate non vi erano le cartelle di pagamento.

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La decisione

La decisione della CTP è molto importante. I giudici di merito si sono rifatti a due pronunce di altrettanti autorevoli collegi:

Tuttavia, il passaggio interessante è la similitudine tra l’obbligo dell’imprenditore di conservare le scritture contabili per 10 anni (art. 2220 c.c.) e l’obbligo del Riscossore di conservare le cartelle notificate, sempre, per 10 anni.

Quindi, la CTP ha confermato l’orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato che vedono il termine di 5 anni un limite temporale solo per la stessa Amministrazione Finanziaria. Il Riscossore, pertanto, non potrà difendersi accampando il limite dei 5 anni dell’Art. 26 del D.p.r. n. 602/1973.

Precisamente: “Si tratta di soluzione armonica con quanto più volte affermato – in diversa materia, ma in analoga fattispecie legale di tenuta documentale obbligatoria – in ordine all’obbligo non idoneo a sollevare l’imprenditore, successivamente al decorso dei dieci anni, dall’onere della prova posto a suo carico nel giudizio secondo le regole generali” (CTP Reggio Emilia, n. 143/2018).

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