Ravvedimento
Dopo il 20 agosto è possibile corrispondere le imposte con sanzioni al minimo

Per i contribuenti che hanno scelto di pagare le imposte dopo la pausa estiva (al 20 agosto 2018, si veda anche news del 10/08/2018), ma non sono riusciti, lo stesso, a corrisponderle (sono più di 200 le scadenze fiscali concentrate nel mese di agosto 2018), è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento.
Quest’ultimo permette di pagare le imposte anche dopo le scadenze “ordinari”, con piccole sanzioni:
TIPOLOGIA |
TERMINI |
CONSEGUENZE |
Senza ravvedimento |
Pagamento delle imposte entro il 2 luglio 2018 |
Nessun pagamento ulteriore |
Pagamento entro il 1 agosto 2018 (con proroga agosto) |
Pagamento delle imposte dopo il 2 luglio 2018, ma entro il 20 agosto 2018 |
Le imposte indicate in dichiarazione saranno pagate con una maggiorazione dello 0,4% |
Ravvedimento Sprint |
Pagamento entro i 14° giorni successivi alla scadenza normale |
0,1% per ogni giorno di ritardo (corrisponde ad 1/15 del 15% della sanzione al minimo per i pagamenti eseguiti entro i 90 giorni) |
Ravvedimento Breve |
Pagamento dal 15° giorno successivo alla scadenza normale fino a 30 giorni successivi |
1,5% fisso (corrisponde ad 1/10 del 15% della sanzione al minimo per i pagamenti eseguiti entro i 90 giorni) |
Ravvedimento entro i 90 giorni |
Pagamento entro i 90 giorni successivi al termine della presentazione della dichiarazione |
1,67% fisso (corrisponde al 1/9 del 15% dei pagamenti eseguiti entro i 90 giorni) |
Ravvedimento trimestrale |
Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. |
1,67% fisso (corrisponde al 1/9 del 15% della sanzione al minimo per i pagamenti eseguiti entro i 90 giorni) |
Ravvedimento lungo |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
3,75% fisso (corrisponde al 1/8 del 30% della sanzione piena) |
Ravvedimento biennale |
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione |
4,29% fisso (corrisponde al 1/7 del 30% della sanzione piena) |