Cartelle di pagamentoRavvedimento operoso

Ravvedimento

Dopo il 20 agosto è possibile corrispondere le imposte con sanzioni al minimo

Per i contribuenti che hanno scelto di pagare le imposte dopo la pausa estiva (al 20 agosto 2018, si veda anche news del 10/08/2018), ma non sono riusciti, lo stesso, a corrisponderle (sono più di 200 le scadenze fiscali concentrate nel mese di agosto 2018), è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento.

Quest’ultimo permette di pagare le imposte anche dopo le scadenze “ordinari”, con piccole sanzioni:

TIPOLOGIA

TERMINI

CONSEGUENZE

Senza ravvedimento

Pagamento delle imposte entro il 2 luglio 2018

Nessun pagamento ulteriore

Pagamento entro il 1 agosto 2018 (con proroga agosto)

Pagamento delle imposte dopo il 2 luglio 2018, ma entro il 20 agosto 2018

Le imposte indicate in dichiarazione saranno pagate con una maggiorazione dello 0,4%

Ravvedimento Sprint

Pagamento entro i 14° giorni successivi alla scadenza normale

0,1% per ogni giorno di ritardo (corrisponde ad 1/15 del 15% della sanzione al minimo per i pagamenti eseguiti entro i 90 giorni)

Ravvedimento Breve

Pagamento dal 15° giorno successivo alla scadenza normale fino a 30 giorni successivi

1,5% fisso (corrisponde ad 1/10 del 15% della sanzione al minimo per i pagamenti eseguiti entro i 90 giorni)

Ravvedimento entro i 90 giorni

Pagamento entro i 90 giorni successivi al termine della presentazione della dichiarazione

1,67% fisso (corrisponde al 1/9 del 15% dei pagamenti eseguiti entro i 90 giorni)

Ravvedimento trimestrale

Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari.

1,67% fisso (corrisponde al 1/9 del 15% della sanzione al minimo per i pagamenti eseguiti entro i 90 giorni)

Ravvedimento lungo

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore

3,75% fisso (corrisponde al 1/8 del 30% della sanzione piena)

Ravvedimento biennale

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

4,29% fisso (corrisponde al 1/7 del 30% della sanzione piena)

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