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Non è nulla la donazione, in danno al Fisco

L'estratto di ruolo, anche autenticato, non prova il credito del fisco

La Cassazione con la sentenza n. 10576 del 4 maggio 2018, ha affermato che la donazione di un immobile da parte di un coniuge, debitore di un’ingente somma nei confronti del Riscossore (ex Equitalia), a favore dell’altro coniuge, con contestuale costituzione del bene stesso in fondo patrimoniale, non può essere dichiarata nulla per illiceità del motivo comune, consistente nella volontà di eludere le norme fiscali.

In modo più approfondito, si può valutare interessante tale sentenza per 2 considerazioni:

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1. L’estratto di ruolo non prova il credito del Fisco

La semplice produzione di estratti di ruolo, anche se dichiarati conformi all’originale, non è sufficiente per provare l’esistenza del debito fiscale: “Il Tribunale di Lecce dichiarava la domanda sprovvista di prova, non essendo a tal fine sufficiente la produzione degli estratti delle cartelle dichiarati conformi all’originale da parte dello stesso concessionario”.

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2. Se l’immobile donato ha in sé un mutuo non vi è motivo illecito per il Fisco

Avere donato alla moglie l’immobile che poi è confluito in un fondo patrimoniale non è, di per sé, motivo illecito che comporta nullità della donazione per frode alle legge (Tributaria).

Nel caso in cui il Riscossore ha chiesto la nullità della donazione perchè simulata, non è sufficiente dimostrare che i due coniugi erano a conoscenza del danno che stavano causando al Fisco. Tale elemento è relativo alla mala fede, requisito necessario per altra azione: revocatoria ordinaria.

Per far dichiarare nulla, per simulazione, un contratto di donazione è necessario che il motivo delle parti sia, per entrambi, contro la legge.

Quindi, la presenza del mutuo ipotecario nell’immobile donato è prova che l’eventuale danno non era verso il Fisco, ma, al massimo, verso i soggetti privati che hanno acceso ipoteca per il mutuo. Non vi è, pertanto, il motivo illecito (violazione di norme tributarie) che comporta nullità della donazione.

Precisamente: “Nella fattispecie, anche nell’ipotesi in cui il donante abbia inteso disporre del proprio bene di diminuire le garanzie di altri creditori, Equitalia avrebbe dovuto agire con l’azione revocatoria ordinaria e non anche agire per la nullità della donazione per l’esistenza di un motivo unico comune alle parti. (…) la conoscibilità del debito, l’interesse del coniuge ad evitare azioni esecutive sono tutti elementi che riguardano un eventuale atteggiamento soggettivo di mala fede, ma non sono idonei ad incidere sulla liceità del motivo comune che ha spinto le parti a concludere quegli atti perchè resta sempre il fatto che proprio il richiamo al mutuo ipotecario gravante sul bene, escludere in radice che il motivo determinante esclusivo sia stato quello elusivo ai danni di Equitalia”.

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