Cartelle di pagamentocompensazione debiticorrezione dichiarazione

Non serve l’F24 per compensare un credito certo

Si può compensare il credito anche durante il processo e senza F24

La Suprema Corte, l’ordinanza n. 13931 del 31 maggio 2018, ha riconfermato il principio che se il credito d’imposta è reale, lo stesso è utilizzabile senza limiti di tempo e senza formalismi, come il modello F24.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava un cartella di pagamento, con oggetto Irpef, Irap ed addizionali. Tale cartella derivava dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.p.r. n. 602/1973.

Nell’atto d’impugnazione il ricorrente, principalmente, contestava l’illegittimità della pretesa fiscale, perchè il credito, risultante dalla dichiarazione, esisteva ed era superiore al debito eccepito dal Fisco. L’unica colpa da recriminare al contribuente è quella di non aver utilizzato il modello F24 per compensare tale credito con i debiti.

In buona sostanza, il contribuente contestava che un requisito formale (l’utilizzo del modello F24) potesse escludere l’effettiva esistenza del credito fiscale.

La CTP dava ragione al contribuente, ma la CTR Siciliana riformava la prima decisione e dava ragione al Fisco.

Per la CTR il contribuente aveva l’obbligo di utilizzare il modello F24 per compensare il debito con il credito risultante dalla dichiarazione. Non avendolo fatto la compensazione non poteva aver luogo.

Il cittadino ricorreva in cassazione allegando che l’obbligo “formale” di utilizzare il modello F24 non poteva essere ostativo ai fini della compensazione dei crediti d’imposta.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, dopo aver precisato che per attivare una compensazione di debiti con crediti fiscali, il Contribuente è obbligato ad utilizzare il Modello F24, ha, però, dato atto e confermato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione, oramai, è concorde nel ritenere utilizzabile un credito fiscale, effettivamente esistente, anche oltre i limiti temporali e senza “vincoli” formali (oltre alla Cass. SS. UU. n. 13378/2016, si veda anche Cass. n. 14550/2018; Cass. 5728/2018 e Cass. n. 14859 del 7 giugno 2018, vai alla news del 30/6/2018).

Tra tali “limiti” formali vi è, quindi, anche l’obbligo di utilizzo del modello F24.

In altri termini, per il Supremo Consesso se il credito è esistente (nella circostanza oggetto di tale sentenza il Fisco non aveva contestato l’esistenza del credito), lo stesso non può essere “eclissato” dalla forma o da termini troppo stretti (vedi news del 30/6/2018) ed ha precisato:

Ne consegue che, poichè, nel caso che occupa, l‘amministrazione non ha contestato l’esistenza del credito portato in compensazione, la pretesa del contribuente fatta valere in giudizio è fondata, benchè egli non abbia dichiarato con l’apposito modello l’esistenza del credito stesso”.

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