Cartelle di pagamentoDisconoscimento copie prodotte

Il numero della cartella nell’avviso della raccomandata non fa fede pubblica

E' onere del Riscossore provare che più cartelle sono state inserite nella stessa raccomandata

La Suprema Corte, l’ordinanza n. 15261 del 12 giugno 2018, ha precisato un principio importante: il numero della cartella indicata nell’avviso di ricevimento, della raccomandata, non fa fede pubblica. In buona sostanza, se il contribuente contesta, in modo oggettivo, che la raccomandata non contiene la cartella inviata, sorge l’onere in capo al Riscossore di provare che tale raccomandata conteneva effettivamente tale cartella.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava un avviso di iscrizione di ipoteca ed eccepiva la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.

Nel costituirsi il Riscossore produceva una copia dell’avviso di ricevimento di una unica raccomandata per tutte le cartelle. Precisamente, l’Agente della riscossione con una solo raccomandata inviava più cartelle. In concreto, nell’avviso di ricevimento di tale unica raccomandata vi erano indicate più numeri delle cartelle.

A tale produzione il contribuente contestava che solo una cartella era stata inserita nella busta della raccomandata.

La CTP dava ragione al contribuente, ma la CTR riformava ala sentenza a favore del Riscossore. Il cittadino, quindi, ricorreva alla Cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, ha ben precisato e distinto l’attività del Riscossore e delle Poste Italiane.

La Suprema Corte ha, innanzitutto, confermato la pronuncia della Sezione Unite n. 13453 del 29/5/2017, che aveva statuito che le Poste Italiane certificano, fino a querela di falso, i dati da loro inseriti nell’avviso di ricevimento (la data di spedizione sia nella velina di invio, sia nell’avviso di ricevimento; il luogo, la data e il soggetto che ha firmato l’avviso; eccetera).

Sempre tale sentenza, però, ha precisato che tutti gli altri elementi inseriti nell’avviso di ricevimento, compilati dal soggetto mittente, non sono coperti da fede pubblico. Ad esempio: indirizzo del destinatario e riferimento della cartella contenuta nella raccomandata.

Orbene, da tali premesse la Sprema Corte, ha segnato due punti fissi ed importanti:

  1. il rapporto tra raccomandata e il contenuto della stessa corrisponde ad una presunzione semplice. Quindi, il contribuente può superarla con qualsiasi prova, anche con una negazione supportata da dati oggettivi (tipo: il numero della cartella indicato nell’avviso è illeggibile oppure non corrisponde alla cartella comunicata in tale data, ma da un’altra; più numeri sono indicati in tale avviso di ricevimento).

  2. La semplice indicazione del numero della cartella di pagamento nell’avviso di ricevimento non fa prova pubblica fino a querela di falso. E’ quindi, anche tale circostanza, superabile con altre semplici prove (si veda anche Cass. n. 8289 del 4/4/2018, ma si segnala che la Cassazione, con l’isolata ordinanza n. 1974 del 26/01/2018, ha affermato che il Riscossore può autenticare, come fosse un pubblico ufficiale, le copie di atti da lui compiuti).

Nella sentenza qui in analisi il Supremo Consesso ha precisato: “Quest stess pronunce, tuttavia, valorizzano, a tal fine, gli elementi utili a sostanziare presunzioni semplici, come ad esempio, la connessione tra gli atti. Nel caso in esame, indubbiamente, all’indicazione dei numeri delle cartelle sull’avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all’agente postale, posto che il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 6 (…) prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui all’art. 37 del codice postale, … sono predisposti dagli interessati” (Cass. n. 15261 del 12/6/2016, si veda anche Cass. SS. UU. n. 20787/2014.

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