Avvisi di accertamento e di addebitoDisconoscimento copie prodotteFirma elettronica

Avviso di accertamento digitale nullo con firma elettronica

Non può neppure essere notificato in modo cartaceo un avviso digitale

La CTP di Vicenza, con la sentenza n. 113 del 21 febbraio 2018, ha confermato quell’orientamento dei giudice di merito (si veda CTP Treviso n. 55/2018, si veda news 8/02/2018; CTP Foggia 1259/2017; CTP Trapani n. 1696/2017; CTP Pescara n. 926/2017; CTP Arezzo n. 264/2016) che esclude la sottoscrizione digitale per gli avvisi di accertamento notificati prima del 26 gennaio 2018. Per di più la CTP di Vicenza n. 113/2018 ha ulteriormente annullato l’avviso di accertamento digitale perchè notificato al contribuente con modalità cartacee.

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La fattispecie

Un contribuente impugna diversi avvisi di accertamento relativi a diversa annualità. Tra i diversi motivi di impugnazione la difesa del contribuente formulava:

  • l’inesistenza dell’avviso di accertamento per violazione della procedura di formazione dei documenti informatici e per mancata dimostrazione della firma elettronica;
  • l’inesistenza o nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

La CTP vicentina riuniva tutti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva delle cause e dopo avere ben inquadrato i requisiti che la giurisprudenza e la legge richiedono per una valida delega a sottoscrivere, ha accolto il ricorso per mancata produzione dell’originale dell’avviso contestato e per assenza di sottoscrizione di tale avviso

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La decisione della CTP

In buona sostanza i Giudici di Merito hanno argomentato ed accolto il ricorso perchè:

  1. Il contribuente ha contestato formalmente la copia dell’avviso di accertamento prodotto dall’Ufficio. Pertanto, il Giudice, ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), non può utilizzare tale copia per decidere sulla causa. L’Ufficio deve produrre l’originale:”Nel frontespizio dell’avviso di accertamento è specificato (…) << il sottoscritto______ ad ogni effetto di legge attesta che il presente documento è una copia conforme all’originale informatico, composto da n. 25 pagine, archiviato nel sistema di gestione documentale dell’Agenzia delle Entrate. Luogo e data 23/11/2016. Il funzionario …>> L’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 dispone: (…) 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta(CTP Vicenza n. 113/2018). Il contribuente ha espressamente disconosciuto la copia cartacea (analogica) prodotta dall’Agenzia delle Entrate. Il Giudice quindi non poteva considerare come prova della notifica dell’avviso la copia prodotta dall’Ufficio. L’Agenzia doveva, quindi, produrre l’originale. Produzione mai eseguita dal Fisco
  2. L’avviso impugnato è stato formato il 23 novembre 2016 con modalità telematiche di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Tuttavia, l’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), fino al 26 gennaio 2018 (modificato poi dall’art. 2, comma 1, let. d) del D.Lgs. n. 217/2017) prevedeva importanti eccezioni alla facoltà-obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di formare digitalmente i propri atti. Precisamente tale norma prevedeva:Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all’esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali”. Tale disposizione era in vigore, si ripete con forza, fino al 26 gennaio 2018.

In buona sostanza, l’art. 2, comma 1, let. d) del D.Lgs. n. 217/2017 ha espressamente soppresso le parole “ispettive e di controllo fiscale”. Quindi, prima di gennaio 2018, era esclusa l’applicazione del CAD a tutti quegli atti emessi nell’attività di ispezione e di controllo fiscale. Quindi tale escludere comporta l’impossibilità per l’Ufficio di emettere atti di controllo o accertamento fiscale digitali, prima del 27 gennaio 2018, in quanto questo atto è proprio il culmine dell’attività di controllo.

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