Cartelle di pagamentoNotifica

Notifica cartella: vale solo se la raccomandata è RICEVUTA e non solo inviata

Distinzione tra assenza “relativa” e assenza “assoluta”

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 12753 del 23 marzo 2018, ha statuito un principio importante sulla notifica della cartella ex art. 140 c.p.c.. Innanzitutto, la Cassazione ha confermato che in caso di mancata notifica al destinatario ivi residente, il Riscossore deve inviare la Raccomandata informativa. Inoltre, tale raccomandata completa la notifica non solo se è stata spedita, ma deve essere stata effettivamente ricevuta dal destinatario.

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La fattispecie

Un contribuente contestava le obbligazioni tributarie di diverse intimazioni di pagamento, tramite l’impugnazione di un atto di pignoramento (si veda Cass. SS. UU. n. 13913/2017 e Cass. n. 24965/2017, che precisa l’impugnabilità di atti di pignoramento avanti la CTP se l’oggetto è la contestazione delle obbligazioni tributarie). Il contribuente eccepiva altresì la mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, perché anch’esse eseguite, in assenza “relativa” del destinatario, senza le modalità di cui all’art. 140 c.p.c..

La CTP di Savona rigettava il ricorso e la CTR Liguria confermava la decisione di primo grado. La CTR osservava che “le cartelle prodromiche risultavano ritualmente notificate in quanto la concessionaria aveva prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate da cui si evinceva il numero delle cartelle cui inerivano ed il documento meccanografico da cui si rilevava la corrispondenza del numero e data della raccomandata con il numero di cartella cui si riferiva” (Cass. n. 12753/2018).

Il Contribuente ricorreva in Cassazione eccependo, con il primo motivo, che gli avvisi di intimazione non erano stati ritualmente notificati perchè, “trattandosi di irreperibilità relativa del destinatario, anche le cartelle e gli avvisi di pagamento dovevano essere notificati a mezzo di espletamento delle attività di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e non solo a mezzo del deposito presso la casa comunale” (Cass. n. 12753/2018).

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Distinzione tra assenza “relativa” e assenza “assoluta”

Per conoscere la distinzione tra l’assenza “relativa” e l’assenza “assoluta” del destinatario in caso di notifica dell’Agente notificatore, si rinvia alla news del 10/05/2018.

Tuttavia, si precisa che prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 la notifica delle cartelle di pagamento veniva eseguita (indistintamente se il destinatario era momentaneamente irreperibile oppure non lo era), secondo le modalità dell’art. 60, comma 1, let. e) del D.p.r. n. 600/1973.

Ciò, perchè l’art. 26 comma 4, D.p.r. n. 602/1973 espressamente indicava che nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile (assenza “relativa”), la notificazione della cartella di pagamento doveva essere effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.p.r. n. n. 600/1973.

Tale art. 60, comma 1, let. e del D.p.r. n. 600/1973 prevedeva solamente il deposito dell’atto da notificare presso la Casa Comunale. Nessuna raccomandata informativa veniva successivamente inviata al contribuente per comunicare che si è tentata la notifica della cartella.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha dichiarato però in costituzionale tale comma 4 (a quel tempo era il comma 3) dell’art. 26 D.p.r. n. 602/1973, nella parte in cui non opera una netta distinzione tra le modalità di notifica della cartella di pagamento in riferimento alla irreperibilità assoluta (assenza “assoluta”) o alla irreperibilità relativa (assenza “relativa”) del destinatario.

Oggi, quindi, anche per le cartelle di pagamento (prima della sentenza della Consulta era solo per la notifica degli avvisi di accertamento) si hanno due diverse modalità di notificazione:

  • notifica in caso di irreperibilità assoluta (assenza “assoluta”) del destinatario: semplice deposito dell’atto presso la Casa Comunale e affissione dell’avviso di deposito sempre presso la Casa Comunale (nulla viene comunicato o inviato al contribuente);

  • notifica in caso di irreperibilità relativa (assenza “relativa”) del destinatario, secondo le modalità dell’art. 140 c.p.c.:

    1. deposito della cartella di pagamento presso la Casa Comunale;

    2. affissione di avviso alla porta della casa del destinatario;

    3. invio raccomandata informativa, contenete l’avviso che comunica il deposito della cartella presso la Casa Comunale.

    La notifica si conclude con l’espletamento di tutti e tre tali passaggi. Inoltre, la cartella sta 6 mesi presso la Casa Comunale per il ritiro.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con Ordinanza n. 12753/2018, ha precisato, quindi, che se il contribuente è residente (all’anagrafe del Comune) nel luogo di notifica e il notificatore non lo trova, si deve obbligatoriamente applicare le modalità di cui all’art. 140 c.p.c..

Se, invece, l’Agente notificatore pone in essere solo le modalità dell’art. 60, comma 1, let. e) D.p.r n. 600/1973 (semplice deposito e affissione presso la Casa Comunale) non vi è notifica (si veda anche Cass. n. 8298/2018; Cass. n. 8478/2018).

Tuttavia, la Cassazione, qui in commento, ha indicato e precisato un elemento in più: la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., in caso di irreperibilità relativa (assenza “relativa”) del destinatario non basta che sia solo inviata, ma deve esserci la reale ricezione di tale raccomandata.

Precisamente: “Pertanto, le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione(Cass. n. 12753/2018; CONTRO però si veda Cass. n. 13315/2017).

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