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La Pace Fiscale sarà un Condono Tombale (come quello del 2002)

Le percentuali varieranno se vi è lite o possibilità di lite

Si sta delineando la possibile “bozza” di Pace fiscale, già indicata nella nostra news del 23 agosto 2018. Da indiscrezioni del MEF sembrerebbe che tale Pace Fiscale sarà, in realtà, un vero e proprio Condono Tombale.

Quest’ultimo è, in buona sostanza, una possibilità che concede il Legislatore al contribuente, che non è in regola con il fisco, di corrispondere “l’arretrato” pagando una percentuale fissa su tutto il debito (tributi con sanzioni ed interessi estinti). L’effetto è quello di annullare tutto il debito con il pagamento della somma individuata dalla legge e non essere più soggetti ad aggressione da parte del Riscossore.

Lo schema che sarebbe in lavorazione al MEF starebbe ricalcando il condono della Legge n. 289/2002. Con quel Condono Tombale lo Stato Italiano ha incassato quasi 40 miliardi di euro. Gli anni coperti da tale Condono Tombale erano: 1997-2002.

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Il Condono Tombale del 2002

Il Condono Tombale del 2002 era così strutturato:

  • art. 7 (Concordato per adesione). Si definivano in modo automatico i redditi mediante autoliquidazione.

  • art. 8 (Dichiarazione integrativa). Conseguenza di una regolarizzazione fiscale è anche quella di “rimodulare” le scritture contabili dei precedenti anni condonati. Pertanto era previsto il pagamento di un forfait per regolarizzare tali scritture contabili. Cioè per integrare gli imponibili degli anni pregressi (altro gettito per lo Stato).

    art. 9 (Definizione automatica per gli anni pregressi, cioè il Condono Tombale). Tale norma dava la possibilità di definire automaticamente le imposte sui redditi (tipo Irpef, Ires), le addizionali, le imposte sostitutive, l’IRAP, imposte sul patrimonio delle imprese, nonché anche l’IVA (in modo separato: con il pagamento del 2% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili), presentando una dichiarazione e con il versamento di determinati importi fissati in misura percentuale. Ciò per diversi periodi d’imposta. L‘importo da corrispondere, in buona sostanza, era dell’8% per le imposte lorde e delle imposte sostitutive (risultante dalla dichiarazione originaria presentata) fino ad € 10.000; per la parte eccedente, fino ad € 20.000, si aggiungeva un 6%; per la successiva parte eccedente si applicava un ulteriore 4%.

Art. 9-bis (sanatoria per omessi o tardivi versamenti).

Si precisa, però, che il Condono Tombale della Legge n. 289/2002 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza n. C-132/2006 del 17 luglio 2008, in riferimento specialmente all’IVA.

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La Pace Fiscale come Condono Tombale, oggi

Tale “Pace Fiscale/Condono Tombale” dovrebbe riguardare non solo i debiti che al tempo della sua emanazione sono iscritti a ruolo, ma dovrebbe eliminare anche possibili accertamenti sui precedenti anni d’imposta ed evitare eventuali contenziosi.

Quindi essa dovrebbe essere:

  • per imposte dirette, indirette (tipo IVA). 

  • l’estinzione delle sanzioni e degli interessi oggetto di tale “Pace Fiscale/Condono Tombale” ed il pagamento in percentuale delle relative imposte. Le percentuali varieranno a seconda che la lite sia pendente, potenziale a non ancora iniziata (si veda News del 23 agosto 2018).

  • la possibilità di poter regolarizzare le scritture contabili (come era per il vecchio art. 8, vedi sopra).

  • Sarà introdotta anche la possibilità di sanare gli omessi e tardivi versamenti (come il sopra richiamato art. 9bis).

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