Prescizione

PRESCRIZIONE: quando inizia a decorrere per i contributi?

Per Contributi degli artigiani, vale quando si doveva pagare

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19640 del 24 luglio 2018, ha statuito che, in riferimento alla prescrizione dei contributi INPS, il termine deve decorre dalla data di pagamento (o quella prevista per il pagamento) e non dal deposito della dichiarazione dei redditi. Ciò può comportare un diverso computo della prescrizione.

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La fattispecie

Un artigiano non depositava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2001. Successivamente, nell’anno 2009, l’Istituto previdenziale si attivava per il recupero di tali pretese contributive. A tali pretese si opponeva il contribuente eccependo la prescrizione quinquennale dei contributi.

In primo grado il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata dall’artigiano, ma la Corte d’Appello accoglieva tale eccezione e riformava la sentenza di primo grado a favore del contribuente. La Corte d’Appello precisava che il credito contributivo era prescritto per il trascorrere di 5 anni e che il termine iniziale per far decorrere tale prescrizione era sempre l’anno in cui sarebbe dovuta essere presentata la dichiarazione dei redditi. La mancata presentazione di tale dichiarazione da parte dell’artigiano non solleva da responsabilità l’INPS che, con i sui poteri istruttori ed accertativi, poteva accertare tale reddito.

Avverso tale ultima sentenza ricorreva in Cassazione l’INPS.

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La decisione della Cassazione

Orbene, dato per certo che la prescrizione è di 5 anni (si veda la Cass. SS. UU. n. 23397/2016), la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’INPS riconfermando il principio di una precedente pronuncia (Cass. n. 13463/2017). Quest’ultima considerava come giorno iniziale (“dies a quo”) NON la data in cui è stata presentata (o si doveva presentare la dichiarazione dei redditi), MA la data prevista per il pagamento di tali contributi.

Il Supremo Consesso, in riferimento a tali contributi per gli artigiani che li definisce “a percentuale” ha statuito:

  • Corte ha già affermato, con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell’Inps – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, D.Lgs. n. 462 del 1997, ex art. 1, un maggior reddito”;

  • E’ pertanto infondata la tesi fatta valere dall’INPS secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l’Istituto ha avuto contezza del suo credito e cioè solo dopo che l’Agenzia delle Entrate ha accertato d’ufficio, con atto notificato il 3 febbraio 2007, che il lavoratore autonomo in relazione all’anno 2001 avesse conseguito un reddito mai dichiarato prima. Invece il diritto in questione invece era già sorto al momento del fatto generatore dello stesso ovvero alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei medesimi contributi all’INPS”.

  • sostenendosi che, nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuto che il termine di prescrizione per tutti i contributi cosiddetti a percentuale relativi ad un dato periodo, decorra da quello della data prevista per il pagamento, doveva però ritenersi che il decorso del termine di prescrizione, quando il diritto sorge dopo un atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, e in specie allorchè siffatto atto non sia stato preceduto dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, fosse sospeso (art. 2941 c.c., n. 8) poichè era evidente che il debitore aveva dolosamente occultato all’Inps di aver conseguito un reddito superiore a quello imponibile”.

Per di più la Suprema Corte ha precisato che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi non è causa di sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8) c.c., perché non è posto in essere dal contribuente in modo doloso o preordinato:

  • Relativamente al caso di specie, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga ne ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’INPS; nè che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia dell’Entrate (cfr. Cass. sent. n. 17769/2015).”

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