Notifica

Notifica con posta, vale la consegna non solo la spedizione

Se il destinatario non si costituisce, si deve produrre la prova della ricezione

La Suprema Corte ha statuito che in caso di notifica con le Poste Italiane, la notifica stessa non si esaurisce e non si perfezione con il semplice invio della raccomandata, ma la raccomandata deve effettivamente arrivare al destinatario.

Pertanto, la Cassazione, con la ordinanza n. 21852 del 07 settembre 2018, ha preteso che la notifica, con posta, fosse provata dall’avviso di ricevimento e non solo dalla velina di spedizione.

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La fattispecie

In riferimento ad un ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate notificava l’impugnazione con raccomandata alla società contribuente. La raccomandata veniva inviata al domicilio eletto in secondo grado, alla sede della Società (ora in liquidazione) alla residenza del liquidatore.

Per il procedimento in Cassazione nessuno si costituiva per la Società contribuente e l’Agenzia delle Entrate non depositava presso la cancelleria della Suprema Corte i relativi avvisi di ricevimento. Si consideri che la raccomandata veniva portata dall’Agenzia delle Entrate all’ufficio postale, e spedita, in tempo per l’impugnazione.

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La decisione della Cassazione

Il Supremo Consesso ha precisato che è valida la notifica di un atto tramite il servizio di Poste Italiane se:

  1. notifica del ricorso tramite raccomandata;

  2. il destinatario della notifica, non si costituisce in giudizio;

  3. deve essere depositata in giudizio anche la prova della consegna al destinatario dell’atto.

Precisamente: “poichè la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l’inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717)”

Tale ragionamento è connesso al concetto stesso di notifica. Essa è un atto recettizio, cioè produce i suoi effetti se giunge all’indirizzo del destinatario. Se a tale destinatario non arriva l’atto spedito, non si può avere alcuna notifica, perché non vi sarebbe l’effetto recettizio.

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