AppelloDecadenza ed illegittimitàNotificaSentenza

E’ inammissibile l’appello se non è prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata

Deve essere depositato dall'appellante avviso di ricevimento, se l'appellato non si costituisce

La Cassazione, con una recente ordinanza, ha introdotto un chiaro principio sull’inammissibilità dell’atto d’appello notificato tramite raccomandata.

Precisamente, con l’Ordinanza n. 23793 del 01 ottobre 2018, è stato statuito che, nel caso di mancata costituzione in appello dell’appellante, è DOVERE del soggetto che ha appellato la sentenza depositare l’originale dell’Avviso di ricevimento del plico raccomandato (che conteneva l’atto d’appello), prima dell’udienza di discussione. Pena l’inammissibilità dell’impugnazione.

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La fattispecie

Ad una società contribuente veniva notificato un avviso di accertamento per ripresa IRES, per l’anno 2006. La CTP accoglieva le doglianze della società contribuente ed annullava l’avviso di accertamento. L’Ufficio appellava la sentenza della CTP.

L’atto d’appello veniva notificato alla società contribuente tramite plico raccomandato. Quindi veniva utilizzata la raccomandata di Poste Italiane. Tuttavia, la società contribuente non si costituiva in appello ed giudici regionali constatavano che nel fascicolo di causa non era stato prodotto l’avviso di ricezione della raccomandata, che certifica l’avvenuta consegna al destinatario dell’appello.

Quindi, non vi era la prova dell’effettiva consegna dell’appello alla Società contribuente, ma la CTR riformava la sentenza della CTP a favore dell’Agenzia delle Entrate.

La società contribuente ricorreva in Cassazione lamentando che la CTR avrebbe dovuto ordinare all’Agenzia della Entrate la produzione dell’originale dell’Avviso di ricevimento del plico raccomandato con il quale è stato notificato il ricorso. Ciò perché la contribuente non si era costituita in processo.

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La sentenza della Corte di Cassazione

La notifica di un atto processuale ha due essenziali presupposti:

  1. la decadenza che deve essere adempiuta dal mittente (per l’impugnazione l’atto d’appello deve essere portato alla notifica entro 6 mesi dal deposito della sentenza di primo grado);

  2. la effettiva conclusione dell’invio dell’atto processuale (la notifica dell’appello deve essere stata effettivamente indirizzata al giusto destinatario).

Per il primo la Suprema Corte (in caso di notifica con plico raccomandato) ha, anche autorevolmente (Cass. SS. UU. n. 13453/2017), stabilito che per provare l’adempimento di tale decadenza è sufficientemente depositare, in processo, la velina di spedizione del plico raccomandato, oppure, l’avviso di ricevimento, con indicata la data di spedizione.

Il secondo presupposto, invece, è essenziale ed ontologico. Perché vi sia una effettiva notifica non serve solo che l’atto sia stato portato all’Ufficio Postale entro il termine di decadenza, ma deve essere effettivamente, poi, consegnato al destinatario. In buona sostanza è necessario che l’indirizzo del destinatario si effettivamente corretto.

Orbene, tale secondo presupposto è il punto di partenza per comprendere il principio dell’Ordinanza n. 23793/2018.

Nel caso in cui l’appellato (la società contribuente) non si costituisca, il Giudice Tributario non ha la prova che la notifica sia stata effettivamente consegnata. Quindi, l’unica prova è, appunto, l’avviso di ricevimento di tale plico raccomandato che ha notificato l’appello. Se quest’ultimo non è stato prodotto nel fascicolo di causa il Giudice non può dare atto che la procedura di notifica dell’appello è stata concluso in modo tempestivo. In altri termini il Giudice non può controllare che l’appello sia ammissibile.

Su tale circostanza la Cassazione ha individuato punti ben precisi:

  1. appello deve essere notificato con plico raccomandato (diverso se notificato con gli Ufficiali giudiziari e consegnato direttamente);

  2. l’appellato non si deve costituire in giudizio;

  3. vi è l’ONERE dell’appellante di produrre la prova della conclusione della notifica dell’appello (avviso di ricevimento) prima dell’udienza di discussione;

  4. se non è possibile produrre l’originale (o una copia) prima dell’udienza di discussione, la parte interessata (appellante) DEVE chiedere di essere rimessa in termini, dando prova che la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento non è dipeso da sua colpa;

  5. non è sufficiente un semplice rinvio per produrre l’avviso di ricevimento.

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