Decreto Fiscale. Saldo e Stralcio di cartelle fino ad €1.000,00
Sono considerati anche i debiti residui.

Continuiamo con l’analisi del Decreto Fiscale. Nell’art. 4 è prevista una forma di “saldo e stralcio” automatico per debito fino ad €1.000,00. Quindi NON per il debito totale iscritto a ruolo per singola cartella, ma per singola iscrizione a ruolo del debito (una cartella può avere come oggetto più debiti iscritti a ruolo).
Schematizziamo le principali caratteristiche di tale automatico “saldo e stralcio”:
ARGOMENTO |
COMMI DI RIFERIMENTO DELL’ART. 2 |
OSSERVAZIONI/SPIEGAZIONI |
Termine temporale |
Comma 1 |
Debiti iscritti a ruolo o affidati al Riscossore dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 |
Cosa rientra nel limite dei 1000 euro |
Comma 1 |
Nella somma di €1.000,00 iscritta a ruolo o affidata al Riscossore rientrano: 1. tributi/contributi/multe, 2. interessi per ritardata iscrizione a ruolo, 3. sanzioni. |
Sono considerati anche i debiti residui (singole cartelle possono avere iscrizioni a ruoli per diversi debiti) |
Comma 1 |
Possono essere oggetto di tale forma di “saldo e stralcio” automatico anche debiti che sono stati iscritti per una somma maggiore di €1.000,00, ma che alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano una cifra RESIDUA non superiore ad €1.000,00 (compresi interessi e sanzioni). Precisamente, NON singole cartelle iscritte a ruolo, ma singoli debiti affidati al Riscossore Ad esempio: una cartella di pagamento di un valore di €5.000,00 ed iscritta a ruolo nel 2005 è relativa a diversi debiti (irpef, iva, contributi). Dopo pagamenti dilazionati (oppure dopo annullamenti giudiziari) la somma totale residua iscritta a ruolo risulta di €1.000,00 (la somma dei diversi debiti della cartella rimane di soli €1.000,00). Pertanto, non si dovranno pagare tali debiti della cartella di pagamento (o le relative rate), perché si applicherà tale “saldo e stralcio” automatico.
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Automaticità del “saldo e stralcio” |
Comma 1 |
Per l’applicazione di tale “saldo e stralcio” automatico non serve inviare alcun modulo o formulare richiesta. Presenti i presupposti sopra indicati, vi sarà, entro il 31 dicembre 2018, l’immediato annullamento delle relative partite a debito. Tuttavia è cosa buona controllare sempre le proprie iscrizioni a ruolo e sollecitare eventualmente il Riscossore per annullare le relative iscrizioni. |