SNC: Beneficium excussionis anche avanti alla CTP
E' illegittima la cartella notificata subito ai soci di una Snc

La Suprema Corte, con una recente sentenza n. 23260 del 27 settembre 2018, ha affermato la possibilitĂ di far valere il principio relativo al beneficium excussionis (o beneficio di escussione) a favore dei soci di una SocietĂ di persone.
Prima di analizzare la sentenza è utile inquadrare tale beneficium excussionis
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Il beneficium excussionis
Tale beneficium excussionis è incentrato nell’attivitĂ esecutiva di un credito ed è relativo all’istituto della sussidiarietĂ .
In buona sostanza, prima di poter eseguire un credito (escutere un debitore), in ottemperanza a tale sussidiarietà , vi è un preciso ordine dei soggetti da intimare e pignorare.
(Primo un esempio)
In un rapporto di fideiussione è stato stabilitĂ che vi è una prioritĂ (sussidiarietĂ ) tra il fideiussore ed il primo debitore (di tale accordo ne è a conoscenza anche il creditore). Quindi, il creditore deve, obbligatoriamente, prima far eseguire (pignorare) il suo credito verso il debitore e solamente dopo aver avuto risultato negativo verso il debitore, può eseguire il credito (pignorare) verso il fideiussore. Invece, nel caso in cui il creditore si attivi subito verso il fideiussore, quest’ultimo può opporgli l’eccezione del beneficium excussionis ed il pignoramento del creditore sarĂ inefficace.
Qui, come indicato, vi è stato un accordo di sussidiarietà (beneficium excussionis) tra fideiussore e primo debitore.
(Secondo esempio)
Tale schema giuridico nel rapporto fideiussorio sopra rappresentato, è lo stesso presente tra soci di una societĂ di persone e quest’ultima, sempre per debiti della societĂ .
Tuttavia, il beneficium excussionis tra società di persone e soci è già previsto per legge e quindi non serve che venga pattuito dai soci stessi.
Pertanto, nessun creditore sociale potrĂ pretendere dai soci il pagamento di crediti della societĂ , se prima non viene escussa (pignorata) tale societĂ .
In altri termini i soci di una s.n.c. sono responsabili illimitatamente ed in solido per i debiti della SocietĂ di persone, ma hanno il diritto che i creditori sociali prima tentino di soddisfare il proprio credito sul patrimonio sociale. Tale diritto di far escutere prima la societĂ di persone è il beneficium excussionis. E’ la conseguenza del rapporto sussidiario cge vi è ex lege tra i soci e la societĂ di persone.
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Il principio della sentenza n. 23260/2018: il beneficium excussionis per le Snc avanti la Giudice Tributario
Orbene, tale principio del beneficium excussionis è certo e non contestato nell’ambito civile in riferimento all’impugnazione di un atto di precetto (atto precedente al pignoramento).
In buona sostanza, nessuno obietterebbe sull’ammissibilitĂ dell’impugnazione, tramite l’eccezione del beneficium excussionis (vi veda anche la sentenza in argomento), di un atto di precetto rivolto subito ai soci per debiti societari.
Tuttavia l’applicazione di tale beneficium excussionis non è certa nel processo tributario.
La Cassazione, con la sentenza n. 23260/2018, ha però confermato la possibilitĂ di far valere, avanti al Giudice Tributario, tale eccezione del beneficium excussionis per l’impugnazione di cartelle (cartella per debiti della SocietĂ di persone notificata subito ai soci, senza aver prima iscritto a ruolo e poi notificato la cartella proprio alla SocietĂ stessa).
La Suprema Corte indica i seguenti passaggi:
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il beneficium excussionis, per la pretesa tributaria, non è limitato alla sola fase esecutiva (viene superato il vecchio indirizzo giurisprudenziale);
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la materia tributaria è particolare e quindi devia dai principi generali civilistici. La notifica della cartella, oltre a portare a conoscenza del titolo (ruolo) funge anche da intimazione al pagamento (come l’atto di precetto nel diritto processuale civile);
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nell’impugnare la cartella, il contribuente ne contesta sia il titolo che la sua intimazione di pagamento. Quindi nel contestare il titolo si rigetta la pretesa tributaria e, pertanto, la giurisdizione spetta al Giudice Tributario (Corte Cost. n. 114/2018 e Corte Cost. n. 133/2011);
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con l’eccezione del beneficium excussionis il contribuente contesta la “sussistenza della condizione posta al fisco per agire esecutivamente contro di lui” (Cass. n. 23260/2018);
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“Di qui discende la conseguenza che l’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, confermando l’attivitĂ di riscossione, è illegittima e che tale illegittimitĂ , riguarda il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su di essa, determinando un vizio proprio” (Cass. n. 23260/2018).