Notifica PEC

La Prova dell’invio della PEC è data solo con la RAC

Se non depositata la RAC non vi è prova di notifica con PEC

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 27250 del 26 ottobre 2018, ha chiarito quale sia l’unico documento idoneo a certificare la corretta notifica di un atto tramite PEC: la RAC.

Come già illustrato nella nostra News del 17/03/2018, tra le due ricevute previste dall’art. 6 del D.p.r. n. 68/2005, è proprio la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) documento idoneo a provare la compiuta notifica tramite PEC (vedi anche il vademecum sulla notifica PEC).

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La fattispecie oggetto della pronuncia della Cassazione

Un cittadino adiva le vie giudiziaria per avere un equo indennizzo per la non ragionevole durata di un procedimento amministrativo.

La Corte d’Appello Civile di Roma rigettava tale riconoscimento dichiarando inammissibile il ricorso, perché tardivo.

Precisamente, per i Giudici della Corte d’Appello, la sentenza (derivata dal procedimento amministrativo di irragionevole durata) era già conosciuta al ricorrente ben prima della proposizione del ricorso, per avere l’equo indennizzo. Al cittadino, appunto, era stato comunicato, dalla cancelleria del Giudice Amministrativo, l’avviso di deposito della sentenza.

Avverso tale decisione ricorreva in Cassazione il cittadino.

La Cassazione, preliminarmente, affermava che in caso di risarcimento per irragionevole durata del processo, i termini decorrono dall’effettiva conoscenza della sentenza lesiva e non basta una semplice comunicazione di avvenuto deposito del provvedimento. Successivamente accoglieva il ricorso del cittadino per mancata prova dell’avvenuta spedizione tramite PEC, da parte della cancelleria del Giudice Amministrativo, di tale deposito della sentenza. Non vi era la RAC che provava la notifica di tale deposito di sentenza.

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Sulla decisione della Cassazione

Orbene come sopra anticipato, la Suprema Corte ha statuito che solo la RAC è prova sufficiente a dimostrare l’avvenuta consegna al destinatario della PEC.

Precisamente, l’art. 6 del D.p.r. n. 68/2005 prevede due tipi di accettazione della notifica PEC:

  • Ricevuta di Accettazione (RA): con essa si perfeziona la notifica per il mittente, quindi solo questa ricevuta è la prova che la notifica è avvenuta per il mittente. Pertanto se il Riscossore produce in giudizio solo la RA, non vi sarebbe prova della compiuta notifica per il destinatario e quindi la notifica non sarà completa.

  • Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC):con essa si perfeziona la notifica per il destinatario.

Tali due ricevute (come confermato anche dalla Cass. n. 27250/2018, qui analizzata) non sono atti pubblici.

Quindi, per contestarli non serve espletare la procedura per querela di falso. Tali due ricevute PEC sono contestabili con qualsiasi prova contraria. Naturalmente, in caso di produzione della RAC sarò onere di colui contro il quale tale attestazione è prodotta portare la prova contraria di avvenuta notifica.

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