Decadenza ed illegittimitàTardività

Deposito documenti, la decadenza dei 20 giorni non è sanata neppure con il rinvio dell’udienza

Non serve neppure la formale contestazione di controparte

La Suprema Corte, con la sentenza n. 29087 del 13 novembre 2018, ha confermato la decadenzialità del termini dell’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992. La Cassazione, però, ha ulteriormente precisato che tale decadenza è perentoria è non può essere “by-passata” neppure con il rinvio dell’udienza di merito.

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La fattispecie oggetto della sentenza qui in commento

Una Società impugnava un accertamento emesso dal Comune per imposte di pubblicità. La CTP e la CTR rigettavano le regioni della Società contribuente e quest’ultima ricorreva in Cassazione.

Tra i vari motivi sollevati avanti alla Suprema Corte vi era anche la violazione del termine ex dell’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 (richiamato per il processo d’appello dall’art.61 D.Lgs. n. 546/1992).

La Cassazione accoglieva il ricorso della Società evidenziando che i documenti prodotti per la prima volta in appello dal Comune non potevano essere utilizzati per la decisione della CTR, perché in violazione di tale termine decadenziale dei 20 giorni liberi prima dell’udienza di merito. Per motivare tale decisione la Suprema Corte ha interpretato l’ art. 32 assieme all’art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.

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L’art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992

L’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 prevede: “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l’ art. 24, comma 1.

Tale termine di “fino a venti giorni liberi prima dell’udienza” si calcola partendo dalla data di udienza (esclusa), poi si contano i giorni a ritroso fino a 21 giorni.

Facciamo un esempio:

L’udienza è fissata il 30 novembre 2018. I 20 giorni liberi prima di tale udienza, senza considerare la data del 30 novembre 2018, scadono il 9 novembre 2018.

Quindi entro la data del 9 novembre 2018 devono essere depositati i documenti. Se depositati oltre si incorre nella decadenza dell’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992.

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La decisione della Cassazione

Orbene la Suprema Corte certifica la decadenza dell’art. 32 è la non prorogabilità di tale termine anche in caso di rinvio dell’udienza (considerando la fase dell’appello) e la non contestazione della tardività di controparte.

I passaggi sono i seguenti:

  1. Art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992. In fase di appello vi è la possibilità di produrre nuovi documenti (nel limite dell’oggetto della causa delineato dei motivi del ricorso introduttivo) non prodotti in primo grado, ma sempre nel rispetto del termine decadenziale dell’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992. Precisamente: “in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti (…)ma tale attività processuale va esercitata (…) entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto”.

  2. Il termine di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 è perentorio. Anche se non previsto dalla norma tributario i termini indicati in tale art,colo 32 sono “di natura perentoria, e quindi sanzionano con la decadenza” per tutela del diritto di difesa della controparte ed anche del principio del contraddittorio.

  3. IL PIU’ IMPORTANTE: Il termine decadenziale dell’art. 32 NON è prorogabile neppure se l’udienza di merito è rinviata per un mera questione interlocutoria. Non è possibile applicare l’istituto della sanatoria per tale termine perché è, appunto, DECADENZIALE. NON è neppure necessario che tale produzione tardiva sia contestata dalla controparte.

    Precisamente: “Resta, dunque, inibito al giudice di appello fondare la propria decisione sul documento tardivamente prodotto anche nel caso di rinvio meramente “interlocutorio” dell’udienza su richiesta del difensore, o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva, essendo la sanatoria a seguito di acquiescenza consentita con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all’osservanza dei termini perentori” (Cass. n. 29087/2018 sulla non prorogabilità di tale termine si veda anche Cass. n. 12396/2009; Cass. n. 1058/2018; CTP Agrigento n. 

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