DocumentiIn generale sugli atti tributari

Quando il Giudice Tributario può chiedere i documenti

Deve esserci impossibilità a produrre i documenti per causa non dipendente dalla parte

La Suprema Corte, con la sentenza n. 18940 del 17/07/2018, ha ben delimitato il poteri istruttorio del Giudice Tributario. In buona sostanza, la Cassazione ha chiarito, quando e in che limiti, le Commissioni Tributarie possono sopperire alle carenze documentali delle controparti.

Orbene, anche il processo Tributario è un processo dispositivo. Quindi la prova del diritto in questione (diritto di credito del Fisco) o la prova delle doglianze formulate dal ricorrente, sono tutte a disposizione (da provare) delle rispettive parti processuali.

E’ il Fisco che dovrà provare la corretta formazione del ruolo, oppure la corretta notifica dell’avviso di accertamento o della cartella di pagamento, nonché la legittima ripresa fiscale. Dall’altra parte, sarà il ricorrente/contribuente che dovrà provare l’inesistenza dell’iscrizione a ruolo, la non notifica dell’avviso di accertamento o della cartella, nonché la illegittimità della ripresa fiscale.

E’ tutto onere delle parti.

Se queste non riescono a provare, le loro pretese o eccezioni decadono.

Sono loro i giocatori della partita. Il Giudice Tributario è solo l’arbitro. In quanto arbitro non può “patteggiare” per una o per l’altra parte.

L’indipendenza ed autonomia del Giudice è un elemento fondamentale del processo. E’ l’essenza del processo stesso.

Pertanto, la Commissione Tributaria ha il potere di poter integrare la documentazione che avrebbe dovuto produrre la parte, ex art. 7 D.Lgs. n. 546/1992, ma tale potere è limitato e sussiste se vi sono le seguenti condizioni:

  1. i documenti in questione devono essere essenziali al fine di decidere la causa;

  2. la parte che doveva produrre i documenti deve dimostra che non ha potuto produrli, per causa di impossibilità o sommamente difficile;

  3. tale impossibilità non deve essere stata causata dalla parte che doveva produrre i documenti;

  4. la parte che richiede l’intervento del Giudice per la produzione documentale deve indicate in modo specifico la situazione di fatto che gli ha reso impossibile tale produzione;

  5. non basta la semplice sollecitazione al Giudice.

Precisamente, la Cass. n. 18940/2018: “Nel processo tributario, il D.Lgs. 546 del 1992, art. 7, in quanto norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisioni, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommariamente difficile. Tale indefettibile condizione richiede, a carico della parte, l’allegazione e l’accertamento della specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto priva dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice del merito all’esercizio del predetto” (Cass. n. 18940/2018).

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