Prescizione

Cassazione conferma: tributi si prescrivono in 5 anni

Inoltre, solo il Sindaco può rappresentare il Comune, salvo per processi tributari

La Suprema Corte, con la sentenza n. 30362 del 23 novembre 2018, ha precisato e argomentato il motivo per cui ai tributi locali si applica la prescrizione breve di 5 anni e non quella ordinaria di 10 anni.

La sentenza qui in commento, però, è interessante anche perché precisa il soggetto che può conferire mandato all’Avvocato, per la difesa del Comune.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una Società di Capitali impugnava avanti al Giudice Tributario gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per il canone di pubblicità (tale tassa era prima denominata TOSAR poi COSAP).

Tra i vari motivi la società ricorrente contestava che:

  1. non poteva essere data procura, all’Avvocato che difende il Comune, dal Dirigente dell’Ufficio Tributi, ma essa può essere data solo dal Sindaco;

  2. tali tributi locali per la pubblicità si prescrivono in 5 anni (e non in 10 anni) ex art. 2948 c.c. (“Si prescrive in cinque anni… tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”).

Sia la CTP, che la CTR davano ragione alla società ricorrente, ma solo sulla prescrizione quinquennale dei tributi locali.

Ricorre in Cassazione il Comune e resiste con controricorso la Società contribuente.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte con tale sentenza ha chiarito due punti importanti, che ora schematizziamo:

Sulla rappresentanza dell’Ente locale nei processi, in particolare quelli tributari

Sul punto la Cassazione ha precisato che:

  1. se nulla è stabilito nello Statuto dell’Ente locale, il potere di conferire mandato difensivo agli avvocati spetta solo al Sindaco (art. 50 T.U. approvato con la Legge n. 267/2000);

  2. può essere conferito tale potere di mandato anche agli altri Dirigenti, ma se indicato in modo specifico nello Statuto e per i Dirigenti competenti per la relativa materia oggetto di processo;

  3. nel processo Tributario vi è una specifica norma che già autorizza i Dirigenti a rappresentare l’Ente locale nei processi tributari: art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.

    Quindi, per le difese avanti le Commissioni Tributarie, l’Ente Locale può stare in giudizio anche con il Dirigente dell’Ufficio Tributi. Quest’ultimo (anche se non specificatamente indicato nello Statuto) può conferire mandato ad Avvocati per difendere l’Ente Locale presso le Commissioni Tributarie.

Sulla prescrizione di 5 anni per tutti i Tributi locali

Orbene, qui la Cassazione, come sopra anticipato, ha confermato e chiarito per quale motivo la prescrizione dei tributi locali e quinquennale e non quella ordinaria di 10 anni.

Invero, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, ai sensi dell’art. 2948 n. 4, c.c., sì come già affermato dalla cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a tributi locali (…) La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste dal creditore (…) Nel solco delle considerazioni che precedono si è inserita la Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/2016, la quale ha ampliato l’ambito d’applicazione della prescrizione breve.” (Cass. n. 30362/2018).

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