InteressiMotivazione atti

Nulla la cartella che non è motivata in modo CONGRUO, SUFFICIENTE e INTELLEGIBILE

La Cartella non preceduta da Avviso deve avere una maggior motivazione

La Suprema Corte, con la recente ordinanza n. 31270 del 04/12/2018, ha ribadito il proprio consolidato orientamento sulla rigoroso motivazione di una cartella di pagamento se non preceduta da avviso di accertamento, in ottemperanza dell’art. 3 Legge n. 241/1990 e dell’art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto Contribuente).

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La fattispecie oggetto della Sentenza

Una Società di capitali impugnava una cartella di pagamento, in particolare, per difetto di motivazione.

La Società ricorrente eccepiva che la cartella non era chiara e di non facile comprensione in riferimento agli importi ivi indicati, al loro calcolo, alle modalità della risultanza degli interessi, in particolare a quelli di sospensione (tipo quelli dell’art. 21 D.p.r. n. 602/1973).

Come presupposto di tale cartella vi erano state diverse sospensione poste in essere dal Fisco. Una di queste sospensioni non veniva mai comunicata alla Società Contribuente ed era relativa ad un condono.

Si costituiva in giudizio solo l’Agenzia delle Entrate.

La CTP di Lecco rigettava il ricorso, ma la CTR della Lombardia accoglieva l’appello e annullava tutta la cartella.

Per la Commissione regionale anche alle cartelle di pagamento si devo applicare i principi generali sulla chiarezza degli atti amministrativi (Legge n. 241/1990 e Legge n. 212/2000). Ciò è a tutela della difesa del contribuente e poco rileva che le disposizione ministeriali indicano contenuti minimi di motivazione per la cartella.

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Sulla Cassazione qui in analisi

Per la riforma della sentenza della CTR Lombardia, ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, con due motivi. Il secondo veniva dichiarato inammissibile ed il primo veniva rigettato nel merito.

La Suprema Corte ha ribadito il suo costante orientamento in riferimento alla motivazione delle cartelle non precedute da avviso di accertamento (si veda anche le altre pronunce sull’argomento).

In particolare, per pretese subito oggetto di cartella la motivazione deve essere, per così dir, rafforzata. Non basta rientrare nei limiti imposti dai decreti Ministeriali.

La Motivazione di tali cartelle deve essere CONGRUA, SUFFICIENTE e INTELLEGIBILE.

Per poter assurgere a presupposto del diritto di difesa del contribuente, la motivazione deve illustrare i calcoli ed i presupposti delle pretese tributarie (tributi, interessi e sanzioni), senza recare alcun disagio o nocumento al contribuente destinatario della pretesa.

In buona sostanza, la motivazione delle cartelle non precedute da avviso di accertamento (essendo il primo atto di contestazione tributaria), deve essere subito chiara nei presupposti matematico e di ragionamento che ha portato a formulare le pretese del Fisco.

Nel caso di precedenti sospensioni, o dilazioni, nonché annullamenti di tributi, nella cartella devono essere indicati tutti tali eventi e deve essere chiaro di come sono stati considerati per i calcoli.

Precisamente:

Questa Corte ha già affermato il principio secondo il quale la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (Cass. n. 31270/2018).

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