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Legge n. 136/2018 ha convertito il Decreto Fiscale n. 119/2018

Ecco il testo definitivo della legge di conversione

Ieri, 18 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Fiscale n. 119/2018. La legge di Conversione n. 136/2018 ha, quindi, definitivamente introdotto novità come: il Saldo e Stralcio con il Fisco, la Rottamazione Liti Bis e la Rottamazione Ter

Orbene, in riferimento a tale Decreto Fiscale il Parlamento ha introdotto diverse ed importanti novità:

  1. le rate passano da 10 a 18;

  2. sono state cambiate le scadenze delle rate;

  3. e’ possibile pagare le rate della Rottamazione Ter anche con 5 giorni di ritardo;

  4. Stop alla dichiarazione integrativa speciale (cambiato l’art. 9);
  5. Nuova sanatoria per errori formali commessi fino al 24 ottobre 2018. Con il versamento di euro 200, per ciascun periodo d’imposta, si sanno questi errori formali.

Schematizziamo le principali novità della Legge n. 136/2018

ARGOMENTO

COME ERA CON IL D.L. N. 119/2018

COME E’ CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 136/2018

Aumento rate per il pagamento della Rottamazione Ter

(art. 3, comma 2, D.L. 119/2018)

10 rate semestrali a partire al 31 luglio e al 30 novembre a partire dal 2019.

Rate tutte di pari importo

– Le rate aumentano a 18.

– Le prime due scadenti al 31 luglio 2019 ed al 30 novembre 2019, per un valore totale, delle 2 rate, pari al 10% delle somme rottamate.

– Le restanti rate (a partire dal 2020) saranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 novembre dei restanti anni della Definizione Agevolata (anni 2020-2023)

Rottamazione liti bis:

– anche per le cause pendenti in primo grado;

– modifica delle percentuali per definire

Nulla indicato nell’art. 6 D.L. n. 119/2018 per le cause pendenti in primo grado

Al comma 2 del D.L. n. 119/2018 le percentuali per definire erano solo del 50% e del 20%

E’ stato inserito il nuovo comma 1-bis che da’ la possibilità di definire anche le cause pendenti in primo grado con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Il comma 2 è stato modificato ed ha reso più conveniente la definizione liti oltre ad introdurre un nuovo comma 2bis che prevede la Definizione per l’accoglimento parziale del ricorso ed il comma 2ter che ha previsto la definizione con il pagamento del 5% per le cause pendenti in Cassazione (per saperne di più vai alla news del 18/12/2018)

La possibilità di poter avere il DURC per il semplice invio della Definizione Agevolata

Nulla indicato nell’art. 3 D.L. n. 119/2018

– E’ stata introdotta al comma 10 una nuova lettera f-bis).

– Tale modifica ha inserito il possibile collegamento del rilascio del DURC al semplice invio della Definizione Agevolata.

– In caso di mancato pagamento delle rate del piano della Rottamazione Ter, il rilascio del DURC verrà revocato.

Ritardo di 5 giorni nel pagamento delle rate della Definizione Agevolata

Nulla indicato nell’art. 3 D.L. n. 119/2018

Viene inserito un nuovo Comma 14-bis.

Tale nuovo Comma prevede l’inefficacia della Definizione Agevolata se il ritardo nel pagamento delle rate supera i 5 giorni. In più, in tali 5 giorni, non sono dovuti gli interessi.

Il nuovo comma 24-bis inoltre allarga questo “ritardo giustificato” anche alle rate del 2019 (luglio e novembre)

Conferma il differimento della rata del 30 novembre 2018 della Rottamazione Bis (D.L. n. 148/2017), nella Rottamazione Ter

(art. 3, comma 21, D.L. 119/2018)

– Prevedeva che le rate della Rottamazione Bis (D.L. n. 148/2017) scadute e non pagate al 31 luglio 2018, 30 settembre 2018 e al 31 ottobre 2018 sono automaticamente spostate al 7 dicembre 2018.

– Il “debito residuo” sarà pagato in 10 rate con la Rottamazione Ter.

– Dubbio se con il termine “debito residuo” e compresa anche la rata del 30 novembre 2018.

Vi è chiaramente indicato che la rata del 30 novembre 2018, assieme a quella del 28 febbraio 2019, sarà automaticamente posticipata nelle 10 rate della Rottamazione Ter con scadenza 31 luglio e 30 novembre a partire dall’anno 2019

Definizione per irregolarità formali

Nell’art. 9 D.L. n. 119/2018 viera la cosiddetta pace fiscale con la “dichiarazione integrativa speciale”

E’ stato formulato un nuovo art. 9 le irregolarità FORMALI (quindi che non rilevano sulla determinazione della base imponibile delle dichiarazioni) può essere sanata pagando la somma di €200,00.

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