Agenzia delle Entrate RiscossioneEquitalia non può avere AvvocatiSenza categoria

Cassazione conferma: Agenzia delle Entrate-Riscossione non può farsi difendere da Avvocati

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è soggetto distinto da Equitalia

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 33639 del 28 dicembre 2018, ha confermato il proprio orientamento che esclude la possibilità che il “nuovo” Riscossore (Agenzia delle Entrate-Riscossione) possa farsi difendere con Avvocati del Libero Foro.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Il ricorrente impugnava un avviso di intimazione di pagamento, eccependo la non notifica delle precedenti cartelle. La CTP e la CTR confermavano le ragioni del contribuente.

La “vecchia” Equitalia Nord S.p.a. ricorreva in Cassazione per la riforma della sentenza della CTR. Si costituiva anche il contribuente.

Nel proseguo del processo in Cassazione, la “vecchia” Equitalia Nord S.p.a. Cessava, ex lege, e veniva (a titolo universale) sostituita dal “nuovo” Riscossore: Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Tale “nuovo” soggetto Riscossore, quindi, si costituiva in giudizio in luogo della precedente Equitalia Nord, con memoria ex art. 380-bis.1. C.p.c.

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La decisione della Cassazione

Tale sentenza è interessante ed utile sotto diversi aspetti.

1. Primo

La Suprema Corte precisa che la successione processuale ex lege (a titolo universale) di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in luogo della “vecchia” Equitalia, non determina (in ogni caso) una interruzione del processo stesso.

Tale succedere comporta una subingresso, nei rapporti processuali, di uno nuovo soggetto (Agenzia delle Entrate-Riscossione) completamente distinto dal precedente (Equitalia). Tutto ex art. 111 c.p.c. (“Successione a titolo particolare nel diritto controverso”).

In altri termini, la norma dell’art. 1 del D.L. n. 193/2016 non ha cancellato la “vecchia” Equitalia, ma ha solamente creato un nuovo e distinto soggetto Riscossore. Quest’ultimo, se lo ritiene, può “inserirsi” nei processi già attivi per il precedente, in alternativa il processo continua con l’Equitalia. In buona sostanza il “nuovo” Riscossore non è il precedente Riscossore.

Precisamente:

  • (…)estinzione ope legis delle società c.d. “gruppo Equitalia” (…) non determina l’interruzione dei processi pendenti, né la necessità di costituirsi in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituendo successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c.; e ciò ancorché vi sia stata la previsione legislativa del subentro del nuovo ente “a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali” (Cass. n. 33639/2018).

2. Secondo

Nel caso in cui il “nuovo” Riscossore, Agenzia delle Entrate-Riscossione (si ripete: soggetto distinto dalla “vecchia” Equitalia) decida di intervenire, in luogo del precedente Riscossore, in un determinato processo, lo deve fare secondo le precise e nuove regole.

In buona sostanza, il “nuovo” Riscossore, non può costituirsi in processo con un Avvocato del Libero Foro (salvo specifici ed approvati motivi, si veda news del 12 novembre 2018), ma solamente con:

  • dipendenti/funzionari della sua struttura;

  • Avvocati dell’Avvocatura di Stato.

Precisamente:

  • Tuttavia, quando il nuovo ente decida autonomamente di costituirsi nel giudizio di Cassazione, con il patrocinio di un avvocato del libero Foro, sussiste per esso l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest’ultimo, il alternativa al patrocinio per regolare generale esercitato, salvo il caso di un conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato” (Cass. n. 33639/2018, si veda anche Cass. n. 28684/2018 e Cass. n. 28741/2018).

La Cassazione, in considerazione di tale illegittima costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha dichiarato “radicalmente nulla” tale costituzione continuando il processo solo verso la “vecchia” Equitalia.

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