Avvisi di accertamento e di addebitoCartelle di pagamentoNotifica

Cartelle notificate con raccomandata. L’avviso deve essere effettivamente ricevuto

Come funzionano le notifiche del Fisco

La Corte di Cassazione, con l‘Ordinanza n. 327 del 09 gennaio 2019, disquisisce sulle modalità di notifica degli atti tributari (dell’Agenzia delle Entrate e dell’ex Equitalia). In particolare, afferma che in caso di notifica di cartella di pagamento e l’Agente Notificatore non recepisca il destinatario (o nessun soggetto autorizzato ex lege a ritirate l’atto), la raccomandata, cosiddetta, informativa non deve essere solo spedita, ma deve essere effettivamente arrivata al domicilio del contribuente (sul punto si vedano anche news del: 11/09/2018; 17/12/2018; 24/07/2018).

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Le notifiche degli atti del Fisco

Per meglio comprendere e capire tale pronuncia della Suprema Corte è necessario ben schematizzare le modalità di notifica degli atti dell’Amministrazione Finanziaria (Fisco).

1. Notifica di avvisi di accertamento

Per la notifica di tali atti impositivi si deve partire dall’art. 60 D.p.r. n. 602/1973:

  • La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche”.

Quindi, per tali atti la norma principale (norma base) è l’articolo 60 e le norme del codice di procedura civile (norma speciale) servono per “completare” la norma base.

Tale struttura normativa prevede le seguenti modalità di notifica degli atti impositivi (avvisi di accertamento ed avvisi di accertamento immediatamente esecutivi ex art 29 D.L. n. 78/2010 – che individua alcune “sfumatura” in riferimento alla notifica diretta tramite posta di avvisi di accertamento primari -):

  • Tramite Agente Notificatore (messi comunali, messi speciali autorizzati dall’Ufficio): art. 60, comma 1, e comma 1 lett. a), b), bbis), d), ebis) D.p.r. n. 600/1973.

  • Tramite Agente Notificatore che spediscono l’atto. In tal caso la notifica è sempre svolta dall’Agente Notificatore, ma (per la fase finale della consegna), il notificante si avvale dell’attività delle Poste Italiane. La normativa di riferimento è la Legge n. 892/1982.

  • Tramite raccomandata per i residenti all’estero, in alternativa alle disposizioni dell’art. 142 c.pc.: art. 60, commi 4 e 6 D.p.r. n. 600/1973.

  • Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): art. 60, comma 7 D.p.r. n. 600/1973 (si veda news del 03/08/2018).

2. Notifica delle cartelle di pagamento e dei successivi atti del Riscossore

Tali atti dell’esattore hanno come principale normativa l’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 (norma base). Tale articolo richiama espressamente altre normative (norme speciali): art. 60 D.p.r. n. 602/1973 ed artt. 137 e ss del codice di procedura civile.

L’art. 26 D.p.r. n. 602/1973 è stato ulteriormente modificato dall’art. 19octies, comma 2, D.L. N 148/2017 e, al primo comma, ora prevede:

  • La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale [PRIMO PERIODO];

  • in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta [SECONDO PERIODO].

  • La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento [TERZO PERIODO]. ;

  • in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” [QUARTO PERIODO].

Queste sono le modalità di notifica di tali atti:

  • Tramite Agente Notificatore (ufficiali della riscossione e altri soggetti abilitati dal concessionario; messi comunali; agenti della polizia municipale; altri soggetti individuati da convenzioni tra comune e concessionario): art. 26, 1 comma, primo e secondo periodo, D.p.r. n. 602/1973.

  • Tramite Agente Notificatore che spediscono l’atto. In tal caso la notifica è sempre svolta dall’Agente Notificatore, ma (per la fase finale della consegna), il notificante si avvale dell’attività delle Poste Italiane. Ci sarà, però, sempre la presenza di una relata di notifica che darà atto della notifica tramite specifica e ben indicata raccomandata. La normativa di riferimento è l’art. 26, 1 comma, primo e secondo periodo, D.p.r. n. 602/1973 e la Legge n. 892/1982.

  • Tramite raccomandata (la cosiddetta notifica diretta). Essa è eseguita direttamente dal Riscossore (quindi dai suoi dipendenti) senza intermediazione dei soggetti sopra indicati. In buona sostanza la notifica segue le modalità previste per la spedizione di una semplice raccomandata. Secondo la Cassazione (si vedano in particolare Cass. n. 15746/2012 e Cass. n. 6668/2015; si vedano anche le news del: 11/09/2018 e 25/9/2018) la norma che regola tale modalità di notifica non è la Legge n. 890/1980, ma il D.M. Del 9 aprile 2001. La norma di riferimento è l’art. 26, 1 comma, terzo e quarto periodo e il D.M. Del 9 aprile 2001 (per certa giurisprudenza anche l’art. 14 della Legge n. 890/1980).

  • Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): art. 26, comma 1bis, D.p.r. n. 602/1973 (si veda news del 03/08/2018).

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La sentenza in oggetto

La pronuncia della Suprema Corte precisa che la fattispecie in oggetto non è una notifica, cosiddetta, diretta (quindi che il Riscossore direttamente ha spedito l’atto con raccomandata), ma si tratta di una notifica con Agente Notificatore.

Pertanto, la notifica della cartella non richiede gli adempimenti ex art. 140 c.p.c. (disposizione prevista dall’art. 26, comma 3, D.p.r. n. 602/1973):

  • Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune”.

Tuttavia, in tale Ordinanza n. 327/2019, vi è espressamente indicato che l’Agente notificatore si è avvalso per la notifica “del servizio postale”. Quindi anche per quanto sopra indicato, la normativa di riferimento non sarà direttamente il codice di procedura civile, ma la Legge n. 890/1982. In particolare l’art. 8 della Legge n. 890/1982.

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