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Rottamazione Ter: riapertura termini per chi non ha pagato entro il 7 dicembre 2018

Scarica l'emendamento che da' questa nuova chance per chi ha aderito alla precedente Rottamazione Bis

Vi è una nuova chance per chi non ha potuto pagare entro il 7 dicembre 2018 le rate della precedente Rottamazione Bis. Con un Emendamento durante l’iter dell’approvazione in Senato, i Senatori Pirovano e Coltorti hanno proposto una modifica al termine entro il quale il contribuente doveva pagare le rate della precedente Rottamazione Bis, per poter aderire alla nuova Rottamazione Ter.

In buona sostanza, il Decreto Fiscale imponeva l’obbligo, per chi avesse aderito alla Rottamazione Bis (D.L. n. 148/2017), di corrispondere tutte le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro e non oltre il 7 dicembre 2018, in unica soluzione. Questa era la necessaria condizione, per tali contribuenti, per poter aderire alla nuova Rottamazione Ter. Chi non riusciva corrispondere tali rate entro il 7 dicembre 2018 era escluso dai benefici della Rottamazione Ter.

Precisamente tale D.L. n. 119/2018, all’art. 3, comma 21 e comma 23, prevedeva:

  • Comma 21: “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale pagamento, entro il termine differito del 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 6 e 8, lettera b), numero 2) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (…) determina, per i debitori che vi provvedano, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza (…)”;

  • Comma 23: “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme sa versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile

Ora, con tale emendamento, si vuole sostituire al comma 21 ed al comma 23 del D.L. n. 119/2018 il termine del 30 aprile 2019. Precisamente:

  • All’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 21, le parole: “7 dicembre 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2019”;

    b) al comma 23, le parole: “7 dicembre 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2019”

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