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Ipoteca illegittima se prima non è stata inviata una comunicazione preventiva

Deve essere rispettato il preventivo contraddittorio

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 326 del 09 gennaio 2019, ha statuito quello che era già chiaro dal testo di legge. Precisamente, è nulla l’iscrizione ipotecari del Riscossore se prima quest’ultimo non ha, obbligatoriamente, inviato la preventiva comunicazione di iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, D.p.r. n. 602/1973.

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Iscrizione ipotecaria del Riscossore

Orbene, tra le diverse possibilità, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha anche la possibilità di garantire il proprio credito accendendo un’ipoteca su immobili del contribuente-debitore.

Tale procedura, però, non è, per così dir, libera, ma necessita di ben precisi presupposti. Vediamo i principali:

  • l’importo di €20.000,00. I debiti iscritti a ruolo (o affidati al Riscossore) devono essere uguali o maggiori ad €20.000,00.

    La norma utilizza l’espressione “importo complessivo” quindi per arrivare alla somma di €20.000,00 si devono considerare i tributi, ma anche le sanzioni, l’aggio e gli interessi. Ciò è previsto dall’art. 77, comma 1-bis, D.p.r. n. 602/1973: ”l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”.

  • Obbligo di un contraddittorio preventivo (si veda anche news del 16/01/2019). Prima di iscrivere ipoteca, il Riscossore deve, obbligatoriamente, dare la possibilità al contribuente di pagare il debito, difendersi oppure attivare eventuali altri istituti (come ad esempio le Dilazioni, le Definizioni Agevolate, eccetera). Il mancato invio di tale obbligatoria preventiva comunicazione di ipoteca comporta la nullità della successiva effettiva iscrizione di ipoteca.

    Ciò, è chiaramente previsto dall’Art. 77, comma 2 bis, D.p.r. n. 602/1973:” 2-bis. L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario

    dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Quanto sopra sembra chiaro e netto.

Tuttavia la società contribuente si è vista rigettare il ricorso, verso una illegittima iscrizione di ipoteca del Riscossore (per mancato invio della preventiva comunicazione), sia dalla CTP che dalla CTR.

La Suprema Corte, però, ha accolto le doglianze della ricorrente ed ha statuito l’obbligo di preventivo invio di una comunicazione da parte del Riscossore, prima che venga iscritta ipoteca.

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La decisione della Cassazione

Sul punto il Supremo Consesso ha stabilito:

– “prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (…) deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termini – (…) – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocessuale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento” (Cass. n. 326/2019).

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