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Rottamazione Liti. Ecco cosa si deve sapere

Controversie definibili anche con i pagamento del solo 5%

In data 13 dicembre 2018, la Camera dei Deputati ha convertito definitivamente il Decreto Fiscale n. 119/2018 (si veda News del 13/12/2018). Tra le norme convertite definitivamente vi è anche l’art. 6 di tale Decreto.
Schematizziamo le principali caratteristiche di tale Rottamazione Liti Bis evidenziando le novità della legge di conversione:

ARGOMENTO

OSSERVAZIONI/SPIEGAZIONI

Quali atti sono oggetto della Rottamazione Liti Bis (quali atti specifici)

Possono essere Rottamate le liti fiscali che:

1. hanno UNA delle parti l’Agenzia delle Entrate (è quindi applicabile se come controparte processuale vi è ANCHE il Riscossore);

2. Tali atti Definibili, anche pendenti in Cassazione (con rinvio), sono:

– avvisi di accertamento;

– avvisi di liquidazione:

      a. in materia di imposte di successione se ha disconosciuto una franchigia, una spesa o una riduzione del tributo indicato nella dichiarazione;

     b. in materia di imposta di registro se è stato revocato o riconosciuto parzialmente una agevolazione

– iscrizioni a ruolo dell’Agenzia delle Entrate (se relativa a rettifica di quanto dichiarato): quindi le cause vertenti su atti ex art. 36-bis e 36-ter D.p.r. n. 600/1973 se con essi sono state ridotte o escluse detrazioni d’imposta o deduzioni dall’imponibile dichiarato dal soggetto passivo.

3. i processi possono essere pendenti in ogni stato e grado, anche in Cassazione (e con rinvio);

4. il ricorso con il quale è stato impugnato l’atto deve essere stato SOLO notificato a controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto Fiscale (non si richiede anche la costituzione presso la Commissione Tributaria) e il processo non deve essere già estinto con sentenza passata in giudicato (comma 4).

TUTTAVIA, per l’applicazione del comma 1-bis (definizione della causa pendente in primo grado con il pagamento del 90% del valore della controversia), la causa deve essere anche iscritta a ruolo; non sembra essere d’ostacolo il deposito della sentenza (anche sfavorevole) del Giudice Tributario dopo il 24 ottobre 2018.

Quali atti non sono oggetto della Definizione Liti bis

NON sono oggetto della Definizione Agevolata, anche se come controparte vi è l’Agenzia delle Entrate:

– iscrizioni a ruolo (se NON relativa alla rettifica di quanto dichiarato): quindi semplici atti di liquidazione ex art. 36 bis e 36 ter D.p.r. n. 600/1973;

– Cartelle di pagamento (solo se deirivanti da controllo ex art 36 bis o 36 ter D.p.r. n. 600/1973)

– Atti di diniego di rimborso;

– Atti di diniego di condono;

– Atti relativi a imposte doganali;

– Atti relativi alle risorse proprie del Bilancio Europeo (articolo 2, paragrafo 1, let. A, Decisione 2007/436/CE);

– Atti relativi alle somme dovute a titolo di aiuto di Stato.

Modalità di invio della richiesta per la Rottamazione Liti Bis

Entro il 31 maggio 2019 dovrà essere presentata la domanda e pagata la prima o l’unica rata (per conoscere le modalità di pagamento ed i relativi codici Clicca qui). Precisamente:

1. una domanda per ogni singola controversi da rottamare. Per singola controversia (autonoma) si intende la causa per singolo atto impugnato (quindi se con un singolo ricorso si impugnano diversi avvisi di accertamento si dovranno fare diverse distinte domande di per la Rottamazione Liti Bis);

2. distinto versamento per ogni singola controversi da rottamare;

3.  l’istanza è esente da imposta di bollo.

Scarica QUI IL MODELLO

Modalità e percentuali di pagamento della Rottamazione Liti Bis

Ci sono 2 modalità:

1. Pagamento in unica soluzione delle sole imposte impugnate, al netto di sanzioni ed interessi;

2. Pagamento con “sconto” nelle seguenti condizioni:

a) pagamento di solo il 40% delle sole imposte impugnate, al netto di sanzioni ed interessi, se l’Agenzia ha perso in PRIMO grado (comma 2 let. a);

b) pagamento di solo il 15% delle sole imposte impugnate, al netto di sanzioni ed interessi, se l’Agenzia delle Entrate ha perso in Secondo grado (comma 2 let. b).

c) pagamento dell’intero della somma non annullata dalla sentenza se vi è stato parziale accoglimento del ricorso oppure soccombenza ripartita tra le parti (comma 2bis).

d) pagamento del solo 5%, delle sole imposte impugnate, al netto di sanzioni ed interessi, se la causa è pendente in Cassazioni e l’Agenzia delle Entrate ha perso tutti i precedenti gradi precedenti (comma 2ter).

Modalità e percentuali di pagamento della Rottamazione Liti Bis, con solo sanzioni

Nel caso si volesse Rottamare le controversie con oggetto solo sanzioni si avranno i seguenti “sconti”:

1. Pagamento in unica soluzione delle sanzioni se il contribuente ha perso nell’ultimo o unico grado (tale interpretazione deriva dall’analisi congiunta del Comma 1 e del Comma 3, considerando il caso in cui sia il Contribuente ad aver perso);

2. Processi relativi a sole sanzioni NON COLLEGATE ai tributi si paga solo il 15% del valore della controversia, se l’Agenzia delle Entrate ha perso nell’ultimo o nell’unico grado;

3. Processi relativi a sole sanzioni COLLEGATE ai tributi NON si pagano le sanzioni, se i tributi collegati sono già statti definiti con la Rottamazione Liti Bis, o con altre modalità di definizione (ad esempio, con le altre 2 precedenti Rottamazioni Ruoli, oppure con la precedente Rottamazione Liti)

Come calcolare il valore della lite della Rottamazione Liti Bis

Si applica l’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Tale disposizione indica le modalità di calcolo delle controversie, sia per l’applicazione della difesa diretta del contribuente (senza la presenza del Commercialista o dell’Avvocato), sia a per il calcolo del pagamento della tassa di iscrizione a ruolo della controversia (Contributo Unificato Tributario).

Rottamazione Liti Bis e Rottamazione Ruoli Bis

1. E’ prevista anche la possibilità di applicare la Rottamazione Liti Bis anche per le cartelle già oggetto della Rottamazione Ruoli Bis, quella prevista dall’art. 1 del D.L. n. 148/2017 (comma 7).

2. Tale possibilità sussiste solo se le rate non corrisposte per la Rottamazione Ruoli Bis (scadenti a luglio, settembre e ottobre 2018 vengono saldate entro il 7 dicembre 2018, però si veda la News del 25 gennaio 2019)

Rottamazione Liti Bis e la PRIMA Rottamazione Ruoli

1. Nulla è indicato sulla possibilità di applicazione della Rottamazione Liti Bis in riferimento alle cartelle già oggetto della PRIMA Rottamazione Ruoli (quella prevista dall’art. 6 D.L. n. 193/2016, vedi anche “calcolo della rottamazione“).

2. E’ quindi possibile concludere che non vi siano limiti per applicare tale Rottamazione Liti Bis, per le cartelle già fatte oggetto della PRIMA Rottamazione Ruoli e non ottemperata. Tale ragionamento deriva dall’interpretazione dell’art. 6, comma 7 e dell’art. 3, comma 25 di tale decreto Fiscale

Rottamazione Liti Bis e sospensione dei processi

In caso di adesione alla Rottamazione Liti Bis NON vi è la sospensione automatica del processo interessato a tale definizione liti.

Quindi, come avvenuto anche per la precedente Rottamazione Liti, perché vi sia la sospensione di tale processo, si necessita:

1. (PRIMA PARTE DELLA SOSPENSIONE)

Il contribuente interessato dovrà formulare al Giudice adito specifica richiesta di sospensione, dichiarando, solamente,di voler aderire a tale Rottamazione Liti Bis.Quindi NON serve dare la prova di aver aderito. Ciò vale per la seconda parte della sospensione del processo. Il processo sarà sospeso fino al 10 giugno 2019(non serve che il Giudice accolga tale richiesta).

2 (SECONDA PARTE DELLA SOSPENSIONE).

Se entro il 10 giugno 2019 il contribuente deposita presso la cancelleria del Giudice adito copia:

a) copia dell’istanza di adesione alla Rottamazione Liti Bis;

b) copia del versamento di tutti gli importi OPPURE della prima rata, il processo sarà ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Rottamazione Liti Bis e sospensione dei termini di impugnazione

Al fine di agevolare l’applicazione di tale Rottamazione Liti Bis, il comma 11 prevede una AUTOMATICA sospensione dei termini di impugnazione (brevi e luoghi) in riferimento agli atti oggetto di tale Rottamazione Liti Bis.

Le caratteristiche sono:

1. Le controversi devono essere DEFINIBILI.

Si considerano controversi DEFINIBILI quelle che hanno le condizioni sopra indicate (ad esempio, NON si applica per quei processi in cui non si è impugnata una intimazione ed il prodromico avviso di accertamento, ma in giudizio è stato citato solo il Riscossore). E’ molto importante ben considerare gli atti definibili con la Rottamazione Liti Bis, altrimenti si rischi di far passare in giudicato la sentenza da impugnare.

2. Vi sarà la automatica sospensione di 9 mesi per il termine di impugnazione.

3. perché si possa applicare la sospensione di 9 mesi, il giorno di scadenza del normale termine di impugnazione deve essere compreso tra: la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.

4. il calcolo coretto per tale sospensione automatica dei termini di impugnazione è:

a) controllare se l’impugnazione ordinaria scade (l’ultimo giorno, compreso la sospensione feriale di agosto) tra il periodo sopra indicato (la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2019);

b) a tale termine sommare i 9 mesi di sospensione;

c) se in tali 9 mesi di sospensione ricade anche il mese di agosto, tale mese NON sospende tali 9 mesi (si veda Circ. AE n. 22 del 28/07/2017, pag. 31)

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