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Rottamazione, proroga per chi non ha pagato le rate al 7 dicembre

Le successive rate, però, saranno solo in numero di 10

Il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018), è stato approvato, il 29 gennaio 2019 dal Senato e con esso anche l’emendamento n. 1.0.21. Ora passerà per l’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati. Per vedere il testo definitivo della legge di conversione del Decreto Semplificazioni, depositato il 29 gennaio 2019 (DDL S. N. 989) clicca QUI. 

Quest’ultimo (come anticipato nella nostra News del 19 gennaio 2019) ha riaperto i termini per coloro che hanno saltato la scadenza del 7 dicembre 2018. Quindi, i contribuenti che avevano richiesto la precedente Rottamazione Bis e non sono riusciti a corrispondere entro il 7 di dicembre 2018 tutte le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, potranno corrisponderle entro il 30 aprile 2019 è quindi rientrare, automaticamente, nella nuova Rottamazione Ter.

Tuttavia, è stato approvato anche l’ulteriore emendamento n. 1.0.500 che stabilisce termini diversi per i “ripescati” della Rottamazione Bis per pagare i debiti fiscali con la Rottamazione Ter. Sono state previste rate in numero diverso dai contribuenti che aderiscono per la prima volta alla Rottamazione Ter.

Schematizziamo:

FAQ

Dopo l’approvazione degli emendamenti

Quando scade il termine per poter aderire alla Rottamazione Ter, per i contribuenti che hanno chiesto la precedente Rottamazione Bis ?

Le rate di luglio, settembre e ottobre 2018 devono essere corrisposte entro il 30 aprile 2019

Quante e quali sono le scadenze delle successive rate nel rientro nella Rottamazione Ter ?

Le restanti somme della precedente Rottamazione Bis potranno essere corrisposte in 10 rate con scadenza:

31 luglio 2019 (scadenza anche per il pagamento dell’unica rata);

30 novembre 2019;

28 febbraio 2020;

31 maggio 2020;

31 luglio 2020;

30 novembre 2020;

28 febbraio 2021;

31 maggio 2021;

31 luglio 2021;

30 novembre 2021;

E’ stata approvata anche una modifica sul nuovo istituto del “Saldo e Stralcio delle Cartelle tramite ISEE”. E’ stato precisato che le persone giuridiche, in quanto escluse da questa tipologia di sanatoria, non possono beneficiare del transito automatico dalla Rottamazione Ter allo stesso “Saldo e Stralcio delle Cartelle tramite ISEE”

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