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L’istanza per la Rottamazione blocca i pignoramenti ed il semplice pagamento della rata li estingue

La Rottamazione Ter prevede importanti novità sui pignoramenti

La Rottamazione Ter, introdotta con l’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha introdotto diverse novità, ma una, in particolare, non è stata messa in giusto risalto. Precisamente, a differenza delle precedenti, la Rottamazione di quest’anno da la possibilità di bloccare i pignoramenti già in atto e di estinguerli con il pagamento della sola prima rata.

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Le precedenti Rottamazioni

Con le precedenti due rottamazioni (quella prevista dall’art. 6 D.L. n. 193/2016 e quella prevista dell’art. 1 D.L. n. 148/2017), in riferimento agli atti di pignoramento del fisco prevedevano solo:

  • la non possibilità per il Fisco di emettere nuovi atti di pignoramento dopo l’invio, da parte del contribuente, dell’istanza per la definizione agevolata.

  • L’invio di tale richiesta di Rottamazione non sospendeva il pignoramenti già in essere e, tantomeno, mai poteva essere estinto a seguito della Rottamazione.

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Ora con la Rottamazione Ter

Diversamente dalla precedenti due Rottamazioni, il legislatore per la Rottamazione Ter ha espressamente previsto due nuovi effetti:

  1. il semplice invio della richiesta per la Rottamazione Ter sospende tutti i pignoramenti posti in essere dal Fisco (mobiliari, immobiliari e presso terzi);

  2. dopo l’accettazione della richiesta di Rottamazione Ter, il semplice pagamento della prima rata del piano di rottamazione estingue il pignoramento precedentemente sospeso.

Precisamente, l’art. 3 D:l. n. 119/2018 prevede:

comma 10: A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: (…)

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

comma 13: Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: (…)

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

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Tuttavia, nel corso del Telefisco 2019, del 31 gennaio 2019, è stato affrontata tale problematica. E’ stato chiarito che la generica terminologia usata dal Legislatore, per la Rottamazione Ter sul punto, dovrebbe propendere per il non impedimento della prosecuzione dell’esecuzione. Precisamente, la norma si riferisce genericamente a pignoramenti (senza distinguere tra mobiliare, immobiliare o presso terzi) e prevede, in modo succinto, l’estinzione di un atto esecutivo.

Tali considerazioni, però, sono prive di fondamento. La volontà della norma è chiara anche se generica e succinta: 1. sospensione di pignoramenti attivati; 2 estinzione dei pignoramenti sospesi con il pagamento della prima rata.

Se non viene modificata la norma (e nella fase di conversione del decreto legge tali circostanze non sono state cambiate), la stessa deve essere applicata con scritta: dura lex, sed lex.

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