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Notifica cartella: assenza temporanea ed assenza assoluta, deve essere chiara la distinzione

L'Agente notificatore prima di notificare deve scegliere quale procedura attuare

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 1338 del 18 gennaio 2019, ben chiarisce, nuovamente, la importante distinzione tra assenza relativa (temporanea) ed assenza assoluta (irreperibilità) del destinatario di una notifica tributaria.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava avanti al Giudice Tributario un’intimazione di pagamento con a base una cartella per pretese Tarsu. Tra i vari motivi di impugnazione veniva formulato anche quello di mancata notifica della cartella sottostante.

I Giudice di Merito accoglievano il motivo di mancata notifica della cartella ed annullavano la pretesa tributaria. La CTR interpretava la non consegna della cartella al destinatario come una assenza temporanea del contribuente.

In buona sostanza, il notificatore non ha potuto consegnare la cartella non perché il destinatario era assolutamente irreperibile, ma perché, nel momento della consegna, egli non era lì presente (assenza temporanea).

Pertanto ha ritenuto che l’Agente notificatore avrebbe dovuto applicare la procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. ed inviare la, cosiddetta, raccomandata informativa per completare la notifica (per la distinzione tra assenza relativa ed assenza assoluta vai alla News del 17/12/2018).

Tale raccomandata, però, non veniva inviata e la cartella risultava, per la CTR, non notificata.

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La decisione della Suprema Corte

Con tale sentenza la Cassazione mette ben in evidenza i passaggi che deve compiere il notificate in caso di mancato recepimento del destinatario (o di eventuale altro soggetto autorizzato a ricevere l’atto, vedi News del 16/11/2018).

Precisamente:

  1. il Messo notificatore deve svolgere ricerche all’anagrafe comunale ed in loco per verificare la irreperibilità del destinatario (deve essere certo che lì il destinatario non è più residente, o non ha più il proprio domicilio fiscale, nonché risulta trasferito in luogo sconosciuto). Di tali ricerche ne deve essere dato atto nella relata di notifica.

  2. scegliere tra le due modalità di notifica: assenza relativa o assenza assoluta.

  3. Se sceglie l’assenza relativa deve seguire TUTTE le indicazioni dell’art. 140 c.p.c. (richiamato dall’art. 60, comma 1, prima parte, D.p.r. n. 600/1973 e dall’art. 26, comma 3, D.p.r. n. 602/1973):

    a) depositare la copia da notificare presso il Comune;

    b) fare l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario;

    c) spedire la raccomandata informativa per avvisare il contribuente che vi è un atto depositato in Comune;

    d) ricevimento da parte del contribuente della raccomandata informativa oppure il trascorrere di 10 giorni dal suo invio.

  4. Se sceglie l’assenza assoluta deve seguire TUTTE le disposizioni della norma speciale dell’art. 60, comma 1, let e), D.p.r. n. 600/1973:

    a) depositare copia dell’atto da notificare presso il Comune;

    b) affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo Comune;

    c) attendere il decorso di 8 giorni dalla data di affissione all’albo del Comune.

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Nella fattispecie in esame della Cassazione la CTR aveva mal interpretato i fatti. L’agente notificatore aveva posto in essere il primo dei passaggi sopra indicati ed aveva correttamente scelto la procedura di assenza assoluta e, quindi, non era necessario l’invio della raccomandata informativa.

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