Cartelle di pagamento

Giudice di Pace: mancata notifica verbale, la cartella si impugna entro 30 giorni

La cartella va impugnata ex art. D.Lgs. n. 150/2011

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 30749 del 28 novembre 2018, ha ben chiarito le tipologie di opposizioni alla cartella, in caso di mancata notifica dei precedenti verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a violazioni del codice della strada, in riferimento a precedenti verbali.

Tra i diversi motivi d’impugnazione avanti al Giudice di Pace vi era anche la mancata notifica di tali precedenti verbali. Il contribuente instaurava l’impugnazione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione). Per questa opposizione all’esecuzione il codice non prevede un termini entro il quale attivarla.

Effettivamente i verbali sottostanti non venivano notificati.

Il Giudice di Pace, però, rigettava l’opposizione ex art. 615 c.p.c. perché inammissibile. Per il Giudice di prime cure tale opposizione non poteva essere espletata verso cartelle di pagamento, in mancanza di notifica dei precedenti verbali.

Veniva formulato appello al competente Tribunale, il quale modificava la sentenza di primo grado, precisando che essendo la cartella il primo ed unico atto ricevuto dal contribuente (con oggetto le violazioni del Codice della Strada), essa doveva essere esplicata nel termine di 30 giorni (ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011).

Contro tale sentenza di secondo grado proponeva ricorso in Cassazione il ricorrente.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte rigettava le doglianze del contribuente e confermava la sentenza del Tribunale.

Per la Cassazione 3 sono le possibili azioni da espletare verso una cartella di pagamento con oggetto violazioni del Codice della Strada, se si contesta l’assenza di notifica dei verbali sottostanti:

  1. Opposizioni nel merito ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 entro 30 giorni dalla notifica della cartella. In tal caso si “recupera” la tutela anche nel merito. Si contestano effettivamente le contravvenzioni al codice della strada.

  2. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (è l’azione proposta dal ricorrente) non vi è un termine entro il quale formulare tale azione, ma può essere espletata solo per contestare fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (verbali di contestazione).

  3. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., tale azione deve essere espletata entro 20 giorni dalla notifica della cartella ed ha, principalmente, come oggetto la contestazione della mancata notifica del titolo sottostante o della sua carente notificazione (verbali di contestazione), errore formali relativi alla cartella, compreso il difetto di notifica.

Nel caso oggetto della sentenza, il Supremo Consesso ha statuito che in caso di mancata notifica dei precedenti verbali, l’impugnazione della cartella attiene al merito della controversia e l’opposizione doveva essere esperita nel rispettato nel termine di 30 giorni (ex art. 7 D.Lgs. n. 150/2011).

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