Cartelle di pagamentorottamazione liti

La cartella può essere rottamata con la definizione liti

Il concetto di "atto impositivo" è allargato anche alle cartelle

La cartella di pagamento emessa ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973 ed emessa ex art. 54bis D.p.r. n. 633/1972 è definibile con la Rottamazione Liti, perché è un atto impositivo. Tale principio è stato espresso dalla Cassazione con la ordinanza n. 1158 del 17 gennaio 2019 (che richiama la precedente Cassazione n. 23269 del 27 settembre 2018).

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Il concetto di “atti impositivi”

Tali due pronunce rivoluzionano l’oggetto della Definizione Liti Bis prevista dall’art. 6 D.L. n. 119/2018 (si veda News del 26 gennaio 2019).

Per tale normativa l’oggetto delle Definizione Agevolata delle Liti sono solo gli “atti impositivi”. Con tale termine ci si riferisce direttamente agli avvisi di accertamento e/o agli avvi di liquidazione.

L’Agenzia delle Entrate era categorica nell’escludere (fin dalla Definizione Liti dell’art. 16 della legge n. 289/2002) le cartelle di pagamento. Maggiormente quelle scaturita dal semplice controllo automatizzato (art. 36bis D.p.r. n. 600/1973, art. 54bis D.p.r. n. 633/1972). Per l’Ufficio tali cartelle non sono “atti impositivi” ma meri atti di liquidazione dell’imposta.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte sul punto, con tali due pronunce, ha precisato che anche le cartelle possono essere considerate “atti impositivi” al fine della Definizione Agevolata (oggi con la Rottamazione Liti Bis).

Essi devono essere considerati “atti impositivi” perché, non essendo preceduti da avvisi di accertamento sono il primo atto con cui la pretese fiscale è stata esercitata nei confronti del contribuente, con conseguente sua impugnabilità anche nel merito:

  • Tuttavia orientamento condivisibile di questa Corte è fermo nel ritenere che, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva” (Cass. n. 23269/2018, vedi anche Cass. n. 1158/2019).

Sempre la Suprema Corte ha, altresì, precisato che, nel valutare la Definitività della Lite, si deve considerare anche i motivi del ricorso. Se con tale atto si contestava la rettifica della dichiarazione oppure eccepiva la stessa esistenza della pretesa impositiva, vi è impugnazione nel merito e quindi si contestava, proprio, la materia impositiva:

  • Si è affermato che, pertanto, è di per sè irrilevante la circostanza che la cartella contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, si tratta del primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei confronti della contribuente, e, dall’altro, quest’ultima ha instaurato una controversia effettiva, facendo valere, nell’impugnare la cartella il proprio diritto alla emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione(Cass. n. 23269/2018).

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