Cessione ramo d'aziendaIva

Cessione d’azienda: alla caparra confirmatoria non si applica l’Iva

La caparra confirmatoria non muta neppure se è considerata come anticipo della vendita

La Suprema Corte, con l‘Ordinanza n. 3736 del 08 febbraio 2019, ha affermato che il versamento della caparra confirmatoria, a corredo di un preliminare di vendita, anche se rimasto inadempiuto, non determina l’insorgenza del presupposto d’imposta ai fini IVA. Precisamente, alla caparra confirmatoria non si applica l’IVA perché ha funzione di risarcimento forfettario del danno e non di anticipazione del corrispettivo.

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La fattispecie oggetto della sentenza

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento, con oggetto il recupero dell’ IVA, relativa a fatture non emesse per pagamenti della caparra confirmatoria per un preliminare di vendita.

Per l’Ufficio, tale pagamento non era una caparra confirmatoria, ma un anticipo vero è proprio della vendita che doveva, quindi, essere assoggettato ad IVA, anche perché il valore di tale versamento era il 63% dell’intera vendita.

Sia la CTP che la CTR annullavano l’avviso di accertamento perché:

a) dal tenore letterale del contratto preliminare vi era indicato espressamente che si trattava di caparra confirmatoria;

b) le quietanza rilasciate a fronte del pagamento di tale somma riportavano la dicitura “caparra confirmatoria”;

c) l’art. 1385 c.c., in riferimento alla caparra confirmatoria, non indica alcun limite alla relativa somma da versare e tale scelta delle parti contrattuali non è sindacabile in giudizio.

Per la riforma della sentenza della CTR ricorreva in Cassazione l’Agenzia delle Entrate.

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La decisione della Suprema Corte

La Cassazione conferma la decisione della CTR, anche in riferimento alla circostanza che l’art. 1385 c.c. non indica alcun limite alla somma da indicare come caparra confirmatoria, ma aggiunge:

  • del resto, la funzione della caparra confirmatoria risulta ben chiara alla CTR e, pertanto, la circostanza che i pagamenti effettuati da XXXXX s.p.a. siano contrattualmente qualificati anche in termini di acconto prezzo non assume rilievo, rientrando proprio nella funzione dell’istituto e potendo sempre adottarsi, la procedura di variazione di cui all’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” (Cass. n. 3736 del 08 febbraio 2019).

Quindi per il Supremo Giudice, una caparra confirmatoria versata per un preliminare di immobile (anche poi non concluso), non va assoggettato all’imposta IVA anche se è relativa al 63% dell’atto di vendita.

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