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Per la Costituzione la Rottamazione è OK

Anche per la Costituzione il nuovo Riscossore è una parte dell'Agenzia delle Entrate

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 32 del 01 marzo 2019, ha rigettato le questioni di incostituzionalità sollevate dalla Regione Toscana sulla Rottamazione. Precisamente, tale Regione si doleva che le varie Definizioni Agevolate previste dal Legislatore (Rottamazione, Rottamazione Bis e Rottamazione Ter) annullando le sanzioni e gli interessi anche dei tributi locali comportavano un grave danno alle finanze degli Enti territoriali, in particolare delle Regioni.

La Consulta, però, la propria pronuncia n. 29/2018, ha rigettato la questione di incostituzionalità delle norme che prevedono tali Rottamazioni: art. 6 D.L. n. 193/2016; art. 1 D.L. n. 148/2017; art. 3 D.L. n. 119/2018).

Non vi è, quindi, alcuna violazione:

  • delle esigenze di bilancio degli Enti territoriali;

  • delle funzioni costituzionalmente garantite dalla Corte Costituzionale, all’art. 117, per le Regioni;

  • violazione dell’art. 3 della Costituzione, perché solamente con la prima Rottamazione era stata prevista la possibilità di no aderire a tale definizione Agevolata per gli Enti territoriali, se quest’ultimi si erano attivati con le ingiunzioni fiscali.

Inoltre, la Corte Costituzionale, nel giustificare le scelte del Legislatore per le Rottamazioni ha statuito che:

  • (…) di ottimizzare l’attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l’organizzazione dell’Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di adempimento (…)

  • che la finalità principale perseguita dal legislatore è dunque <<quella di evitare che l’ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l’avviso e l’attivazione della riforma strutturale>> (…)”

E’ chiara quindi la conferma del orientamento giurisprudenziale della Cassazione che individua il nuovo Riscossore come una “attribuzione” della stessa Agenzia delle Entrate (si veda Cass. n. 8049/2017 e Cass. n. 10701/2018).

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