Cartelle di pagamentoNotifica

Notifica cartella: deve essere effettivamente spedita e recapitata la raccomandata informativa

Non è sufficiente dare atto di aver spedito la raccomandata informativa

La notifica delle cartelle di pagamento è, oramai, un atto complesso e non sempre il Riscossore segue perfettamente tutti i passaggi previsti dalla legge e dalle Supreme Corti (Cassazione e Corte Costituzionale). Particolari problemi comporta l’individuazione, da parte dell’Agente notificatore, di tutti i corretti adempimenti della notifica della cartella di pagamento nella circostanza in cui il destinatario (o le persone autorizzate al ritiro) non siamo presenti al momento della consegna dell’atto.

Su tali modalità due sentenza della Suprema Corte ben individuano, in riferimento all’invio e ricezione della, cosiddetta, raccomandata informativa, le relative problematiche: Cass. 1699 del 22 gennaio 2019 e Cass. 5083 del 26 febbraio 2019.

***

Notifica in caso di assenza temporanea del destinatario

Come già argomentato nella nostra News del 05 febbraio 2019, in caso di mancanza temporanea del destinatario (assenza relativa), oppure di uno dei soggetti autorizzati a ricever l’atto (quelli indicati nell’art. 139 c.p.c.), la notifica della cartella non si considera se non sono adempiuti TUTTI i seguenti adempimenti (richiamate dall’art. 140 c.p.c. letto assieme all’art. 60, comma 1, prima parte, D.p.r. n. 600/1973 e dall’art. 26, comma 3, D.p.r. n. 602/1973):

a) depositare la copia da notificare presso il Comune;

b) fare l’affissione dell’avviso di deposito alla porta del destinatario;

c) spedire la raccomandata informativa per avvisare il contribuente che vi è un atto depositato in Comune;

d) ricevimento da parte del contribuente della raccomandata informativa oppure il trascorrere di 10 giorni dal suo invio.

***

Problematiche relative alla Raccomandata Informativa

Come sopra anticipato tali due sentenze ben inquadrano le modalità che deve seguire l’Agente notificatore in relazione della raccomandata informativa. Quindi, ben delinea i possibili motivi di impugnazione della cartella.

  • Cass. n. 5522/2019 – il necessario invio della raccomandata informativa per il completamento della notifica

    secondo cui in materia di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. Relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 (…) va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, in cui l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione da parte di questi della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”.

  • Cass. n. 1699 del 22 gennaio 2019 – aver indicato di aver spedito la raccomandata informativa non è sufficiente

    L’agente notificatore “potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarò in grado -evidentemente- di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso. (…) “non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di partenza, ma necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale”.

Articoli Correlati

Back to top button