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Anche l’istanza per il Saldo e Stralcio sospende e blocca i pignoramenti

Con il richiamo ai commi 10 e 13 del D.L. n. 116/2018 anche il Saldo e Stralcio blocca i pignoramenti

Già con nostra precedente News del 01 febbraio 2019, abbiamo precisato che la Rottamazione Ter (oltre agli effetti accessori delle precedenti) dà la possibilità di sospendere i pignoramenti già avviati e di estinguerli con il semplice pagamento della prima rata del piano di rottamazione.

Ebbene, gli stessi effetti sono presenti anche per chi invia l’istanza per il Saldo e Stralcio con l’Isee.

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La rottamazione Ter blocca ed estingue i pignoramenti

Con le precedenti due rottamazioni (quella prevista dall’art. 6 D.L. n. 193/2016 e quella prevista dell’art. 1 D.L. n. 148/2017), in riferimento agli atti di pignoramento del fisco prevedevano solo:

  • la non possibilità per il Fisco di emettere nuovi atti di pignoramento dopo l’invio, da parte del contribuente, dell’istanza per la definizione agevolata.
  • L’invio di tale richiesta di Rottamazione non sospendeva il pignoramenti già in essere e, tanto meno, mai poteva essere estinto a seguito della Rottamazione.

Ora con la Rottamazione Ter, diversamente dalla precedenti due Rottamazioni, il legislatore ha espressamente previsto due nuovi effetti:

  1. il semplice invio della richiesta per la Rottamazione Ter sospende tutti i pignoramenti posti in essere dal Fisco (mobiliari, immobiliari e presso terzi);
  2. dopo l’accettazione della richiesta di Rottamazione Ter, il semplice pagamento della prima rata del piano di rottamazione estingue il pignoramento precedentemente sospeso.

Precisamente, l’art. 3 D. L. n. 119/2018 prevede:

comma 10: “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: (…) d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”;

comma 13: “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: (…) b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

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Anche il Saldo e Stralcio blocca ed estingue i pignoramenti

Come sopra anticipato, anche l’istanza per il pagamento con la formula del Saldo e Stralcio ex art. 1, commi 184-198, Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) expressis verbis prevede che:

  • il semplice invio della richiesta per il Saldo e Stralcio sospende tutti i pignoramenti posti in essere dal Fisco (mobiliari, immobiliari e presso terzi);
  • dopo l’accettazione della richiesta per il Saldo e Stralcio, il semplice pagamento della prima rata del piano di rottamazione estingue il pignoramento precedentemente sospeso.

Tali effetti accessori, sono per l’ invio dell’istanza, derivano dalla circostanza che la stessa normativa fa un espresso riferimento ai commi 10 e 13 del D.L. n. 119/2018, sopra riportati.

Precisamente:

  • Art. 1 – Comma 198: “Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a 197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136”.

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