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Le sanzioni tributarie si prescrivono in 5 anni anche se le cartelle non sono state impugnate

Si conferma l'applicazione dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

La Suprema Corte, con la sentenza n. 5577 del 26 febbraio 2019, ha confermato il proprio orientamento sulla prescrizione relativa ai debiti tributari. In particolare la Corte ha confermato che TUTTE le sanzioni tributarie si prescrivono nel termine di 5 anni, anche se le relative cartelle non sono state impugnate.

Precisamente, la Cassazione ha statuito che l’art. 2953 c.c. (Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi) si applica solamente in caso di sentenza di condanna passata in giudicato. Quindi la mancata impugnazione di cartelle di pagamento non trasforma le prescrizioni brevi (3 anni, 5 anni eccetera) nella prescrizione ordinaria di 10 anni.

In particolare, per TUTTE le sanzioni tributarie, vi è già una chiara normativa che prevede il termini di 5 anni di prescrizione. Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997:

  • Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”.

Il Supremo Consesso, in ottemperanza a recenti pronunce (Cass. SS. UU. 12332/2017; Cass. n. 12715/2016; Cass. n. 25790/2009), ha precisato:

  • se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile cale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario” (Cass. n. 5577/2019).

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