PrescizioneRuolo

L’iscrizione a ruolo del debito non interrompe la prescrizione

Rilevano solo gli atti prodromici alla cartella, non l'iscrizione a ruolo

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2014 del 2019, ha statuito un importante principio in riferimento all’interruzione della prescrizione. La Suprema Corte ha stabilito che la semplice iscrizione a ruolo del debito del contribuente non è sufficiente ad interrompere il trascorrere del termine di prescrizione previsto ex lege.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una contribuente impugnava una cartella di pagamento con oggetto tassa automobilistica relativa all’anno 2003. La cartella veniva notificata solo in data 11/1/2007. La contribuente eccepiva, principalmente, la intervenuta prescrizione ex art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982 per il trascorrere dei 3 anni previsti dalla legge dalla data in cui il bollo doveva essere corrisposto.

La CTP e la CTR davano ragione alla contribuente e stabilivano che l’iscrizione a ruolo, con apposito visto di esecutività, non è atto interruttivo della prescrizione prevista da tale art. 5.

Per la cassazione della sentenza ricorreva alla Suprema Corte la Regione Emilia Romagna, precisando che l’Ente regionale aveva iscritto a ruolo il credito (7/11/2006) entro i 3 anni da quando doveva essere pagato (2003). Successivamente, in rispetto dell’art. 25, let. c, D.p.r. n. 602/1973, venivaa tempestivamente notificata la cartella.

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La decisione della Corte

La suprema Corte da’ ragione alla contribuente e precisa, appunto, che la semplice iscrizione a ruolo non è atto sufficiente ad interrompere la prescrizione (prevista da qualsiasi norma).

Il ragionamento della Cassazione è analizzabile in due parti.

La prima parte

Il Supremo Consesso, ha precisato che il termine decadenziale entro il quale, obbligatoriamente, deve essere notificata la cartella (nella fattispecie indicate dalla Regione) è il “il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Quindi entro il 31/12/2006.

Tuttavia tale termine, expressis verbis, è applicabile solamente nel caso in cui precedentemente vi sia stata la notifica di un avviso di accertamento. Nel caso di specie la Regione ha iscritto subito il debito a ruolo (in data 7/11/2006). Quindi non si applica tale termine di decadenza.

La seconda parte

Pertanto si deve considerare solo il termine prescrizionale previsto dalla legge. Nel caso quello di 3 anni indicato nell’art. 5, comma 51, D.L. n. 953/1982.

Inoltre, la Cassazione precisa che con il D.L. 106/2005 (come conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale del 2005) ora sono previsti 3 termini per la notifica della cartella. Tali termini sono distinti a seconda dell’attività che ha originato la cartella (attività di liquidazione automatica o formale; o da attività di accertamento).

Quindi, ad oggi non rileva più la data (o il momento) dell’iscrizione a ruolo. Rileva solo la natura della precedente attività propedeutica della formazione della cartella.

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Infine, la Suprema Corte ha statuito che: “la procedura seguita dalla Regione Emilia Romagna non è idonea ad evitare l’estinzione del diritto di agire per la riscossione del tributo che, a mente del d.l. 953 del 1982, art. 5 (…), in quanto la maturazione di detto termine non può certo considerarsi evitata per effetto della notificazione (in epoca successiva alla scadenza del termine medesimo) di una cartella di pagamento non tempestivamente preceduta dall’atto prodromico necessario a mettere al corrente il destinatario della pretesa dell’ente pubblico, idoneo cioè a generare l’interruzione del decorso del termine prescrizionale” (Cass. n. 2014/2019).

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