Regione ed Enti LocaliRottamazione TerSaldo e Stralcio con Equitalia

Corte Costituzionale: possibile ritorno delle cartelle Rottamate

Tributi locali, esclusa rottamazione e saldo e stralcio

La Consulta, con la Sentenza n. 51 del 15 marzo 2019, ha “bloccato” la rottamazione ed il Saldo e Stralcio dei Tributi locali affidati per la riscossione a Società scorporate dalla “vecchia” Equitalia.

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Il ritorno delle cartelle

Dal Decreto Legge n. 203/2005 le società che erano relative alla “vecchia” Equitalia, dal 1 ottobre 2006, sono state scorporate e gli Enti locali potevano attivarsi per recuperare i loro crediti locali (Ici, Tarsu, multe) con loro società.

Le relative cartelle sono state già stralciate automaticamente ex art. 4 D.L. n. 119/2018, per importi inferiori ad €1.000,00. Per le somme maggiori vi è il coinvolgimento delle 3 rottamazioni (pagamento del debito cancellando interessi e sanzioni).

Queste sono le partite a ruolo che potrebbero ritornare “in gioco” tramite la decisione della Corte Costituzionale.

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La sospensione dell’inesigibilità dei crediti da riscuotere

Tramite l’art. 3, comma 20, D.L. n. 119/2018, il legislatore ha prorogato i termini previsti per la comunicazione di inesigibilità delle quote di crediti degli Enti Locali affidate al Riscossore (art. 1, comma 684, Legge n. 190/2014, il cosiddetto “scalare inverso”).

In buona sostanza i Riscossori dei tributi locali devono comunicare, periodicamente, all’Ente Creditore le attività svolte per recuperare i crediti e, quindi, quelli che possono essere considerati inesigibili. In tal modo l’Ente Locale potrà controllare l’operato del Riscossore.

E’ appunto l’aver “allungato” fino al 2026 (art. 3, comma 20, D.L. n. 119/2018) l’obbligo di inviare tale comunicazione che è stata oggetto di questione di incostituzionalità. Per gli Enti locali è stato a loro tolto il potere di controllo e di riscossione dei loro crediti.

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Sulle Società scorporate da Equitalia

La consulta si è anche occupate di valutare la posizione e la situazione giuridica delle Società che, dal 2006, si sono staccate da Equitalia. Quindi quelle società (tra cui la SOGET) che si occupano della riscossione delle imposte e tasse locali, nonché delle multe per violazione del codice della strada.

Per la Corte Costituzionale tali Società non possono essere “equiparate all’agente della riscossione”, perché non fanno parte del sistema pubblico della riscossione.

Stralcio e rottamazioni, secondo la legge, sono riferiti ai carichi “affidati all’agente della riscossione”. Se queste società non sono agenti della riscossione, l’applicazione di stralcio e delle rottamazioni anche alle loro cartelle sarebbe illegittima.

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La decisione della Consulta

La decisione di “staccare” le società di riscossione locali dalla vecchia Equitalia ha fatto sì che molte cartelle già “automaticamente” annullate o rottamate possano tornare in essere, in particolare quelle che riguardano i periodi 2000-2006.

Le cartelle stralciate o rottamate, in pratica, tornerebbero a vivere, con tanto di obblighi (anche erariali) per chi le gestisce di provare a riscuoterle integralmente, con sanzioni e interessi.

La Consulta ha, quindi, escluso l’applicazione della sospensione della comunicazione dell’inesigibilità all’Ente locale, ex art. 3, comma 20, D.L. n. 119/2018 (“scalera inverso”), e, pertanto, ha riaperto la possibilità della loro riscossione.

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