Agenzia delle Entrate RiscossioneSaldo e Stralcio con Equitalia

Tribunale di Roma, le cartelle degli avvocati sono escluse dal Saldo e Stralcio

Saldo e Stralcio automatico è bloccato per gli Avvocati

Il Tribunale di Roma, con il decreto n. 3665 del 5 marzo 2019, ha deciso di sospendere, per i crediti contributivi della Cassa Forense la cancellazione automatica sancita dall’articolo 4 del D.L. n. 119/2018, ovvero lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

Questo è un provvedimento cautelare (del ricorso ex art. 700 c.p.c.) che “congela” tale automatico Saldo e Stralcio fino all’udienza che deciderà nel merito la questione. L’ udienza è stata fissata al prossimo 20 marzo 2019. In tale date il Tribunale potrà confermare, modificare o ribaltare la decisione di sospendere il Saldo e Stralcio automatico dei contributi dovuti alla Cassa Forense.

Sembra quindi verosimile la richiesta della Cassa Forense:  i crediti previdenziali fino a mille euro vanno sottratti dal saldo e stralcio ope legis ex art. 4 del d.l. 119/2018

Secondo il Giudice capitolino, quindi, le somme suddette non posso essere cancellate, ma permangono per la riscossione. Secondo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invece i crediti previdenziali delle Casse di previdenza (trasformate in persone giuridiche private, in base al D.Lgs. n. 509/1994) rientrerebbero nella previsione di estinzione ope legis di cui al citato art. 4.

Il Tribunale (basandosi anche sulla sentenza n. 77/2017 della Corte Costituzionale, relativa ad una norma che aveva effetti analoghi a quelli che avrebbe quella contestata) ha considerato anche l’ingente importo dei crediti di cui si tratta e dell’immediatezza dell’effetto dell’automatica cancellazione dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018.
Nel provvedimento del Tribunale di Roma è riportato che fa “verosimilmente apparire non solo concreto e attuale il rischio di siffatti pregiudizi, ma anche quello della loro non agevole ed adeguata riparabilità mediante una futura condanna di AdR al risarcimento monetario, ed infine anche quello del loro aggravamento nel periodo necessario alla convocazione delle parti”.

Conclude il Tribunale, “l’assunta verosimile fondatezza dell’azione preannunciata nel merito, implicando la verosimile estraneità dei crediti previdenziali di cui è titolare l’ente ricorrente all’ambito applicativo della norma ex art. 4 del d.l. n. 119/2018, comporta anche che i debitori delle somme dovute alla cassa ricorrente non sono i titolari di situazioni potenzialmente incise dalla decisione cautelare“.

Attendiamo la decisione dell’udienza di mercoledì 20 marzo 2019.

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