Disconoscimento copie prodotteNotifica

Disconoscimento delle copie del Riscossore, ecco come si fa

Il Riscossore non può autenticare gli avvisi delle raccomandate

La Cassazione, con l’ordinanza n. 1792 del 23 gennaio 2019, introduce e conferma diversi principi, in particolare sul disconoscimento delle copie di cartelle prodotte in giudizio. In buona sostanza, il Riscossore non può produrre “liberamente” copie autentiche di avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state spedite le cartelle, perché gli originali non sono stati da lui formati, né sono presso di lui custoditi.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento (ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973) anche per mancata notifica della stessa. La CTP confermava la regolare notifica della cartella, ma la CTR accoglieva l’appello del contribuente per mancata prova, da parte del Riscossore, dell’avvenuta notifica di tale cartella.

Precisamente, la CTR statuiva la non prova della notifica di tale cartella, perché l’Agenzia delle Entrate Riscossione produceva in giudizio solamente copia semplice della relata di notifica e l’estratto di ruolo. Per la CTR il Riscossore dove ottemperare al proprio onere probatoria producendo anche l’originale della cartella o, quantomeno, una copia autenticata della stessa.

Per la riforma della sentenza della CTR ricorrevano in Cassazione il Riscossore ed anche l’Agenzia delle Entrate.

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La prova della notifica della cartella

La Suprema Corte, con tale Ordinanza n. 1792/2019 affronta, come sopra anticipato, diverse problematiche.

La prima è la prova da produrre in giudizio per dimostrare la notifica della cartella (art. 26, comma 1, D.p.r. n. 602/1973).

Per la Cassazione la prova è assolta se prodotto:

  1. copia della relata di notificazione (se notificata con agente notificatore) oppure la copia dell’avviso di ricevimento (se notificata direttamente tramite raccomandata);

  2. sia nella relata, che nell’avviso di ricevimento deve essere indicato il numero della cartella notificata;

  3. non serve la produzione dell’originale della cartella, ma neppure della copia semplice della stessa.

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La contestazione dei documenti prodotti dal Riscossore

Sempre il Supremo Consesso affronta anche il caso in cui, pur considerando quanto sopra, il contribuente contesta la “veridicità” delle copie semplici prodotte dal Riscossore. Il ricorrente,cioè, disconosce che le copie prodotte siano “uguali” agli originali. In tale caso si attiva una particolare procedura.

La Cassazione ne individua i precisi passaggi:

  1. la contestazione di tali copie semplici, perché non riferibili agli originali, non richiede particolari formalità. La contestazione può anche essere implicita, ma deve essere chiara (“inequivocabile”), diretta al Giudice, ed avere come oggetto la richiesta di far produrre gli originali o copia autentica degli stessi.

  2. Il Riscossore può autenticare solo atti da lui formati oppure da lui custoditi. Quindi, come sopra indicato, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (tanto meno il suo Avvocato) non potrà mai autenticare copie di avvisi di ricevimento della raccomandata, perché tale attività è stata posta in essere dal Ufficiale Postale (si veda anche Cass. n. 1974/2018);

  3. la procedura di autenticazione di una copia non è lasciata alla scelta del soggetto Riscossore (la Cass. n. 1792/2019 richiama la Cass. n. 1974/2018, che ne specifica la procedura).

    L’art. 18, comma 2, del D.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 individua chiaramente tutti i passaggi:

  • L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento;
  • nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco;
  • ELEMENTI DELL’AUTENTICAZIONE: deve indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
  1. Il contribuente, che disconosce tali copie prodotte perché non conformi all’originale, deve indicare al Giudice le specifiche difformità, presenti nelle copie semplici, che fanno “dubitare” della serietà e concretezza di tali copie con l’originale (la cosiddetta prova di resistenza).

  2. Il Giudice deve valutare le specifiche difformità contestate ed, assieme ad altri elementi di prova (anche presuntivi), deve motivare perché non ritiene necessaria la produzione degli originali, oppure, perché considera affidabili le produzioni di copie semplici.

  3. In caso di impossibilità di potere considerare le copie semplici affidabili (anche per le specifiche contestazioni del contribuente), il Giudice ha l’obbligo di ordinare la produzione degli originali.

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