Avvisi di accertamento e di addebitoDecadenza ed illegittimitàIstanza di adesione

Accertamento con adesione. Il ricorso va notificato dopo i 90 giorni, anche se il rifiuto è antecedente

Non rileva il precedente rifiuto all'adesione dell'Ente Creditore

La Cassazione, con l’ordinanza n. 3278 del 05 febbraio 2019, ha precisato che, in caso di invio dell’istanza per l’accertamento con adesione, ex art. 6 D.Lgs. 218/97, si deve aspettare il trascorrere di tutto il termine dilatorio (i 90 giorni), prima di notificare il ricorso contro l’atto impositivo.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso da un Comune. Il Giudice Tributari dichiaravano l’appello poi proposto dal cittadino inammissibile, perché tardivo.

In buona sostanza, il contribuente, prima di instaurare il giudizio, formulava, come per legge, un procedimento, cosiddetto deflattivo. Inviava all’ente creditore una richiesta di adesione all’accertamento impugnato.

Chiedeva, in estrema sintesi, di tentare una mediazione con il Comune prima di attivare il Giudice Tributario con la notifica del ricorso. Non avendo avuto risposta positiva il ricorrente dopo i 90 giorni dall’invio dell’istanza di adesione notificava il ricorso, per poi iscriverlo a ruolo del Giudice Tributario.

Per la CTR l’appello era inammissibile, perché il contribuente aveva notificato in ritardo il ricorso introduttivo. Il Comune aveva risposto all’istanza di adesione, rigettandola, prima dei 90 giorni e, quindi, da tale antecedente data (e non dal trascorrere di tutti i 90 giorni) si deve considerare la tempestività della notifica del ricorso impugnatorio. Pertanto, per la CTR, il ricorso introduttivo del giudizio era tardivo, quindi inammissibile.

Avverso tale decisione della CTR ricorreva in Cassazione il contribuente per far dichiarare che il termine dei 90 giorni deve essere considerato interamente, anche se l’Ente creditore risponde prima di tale termine.

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Istanza di adesione

L’istanza per l’adesione all’accertamento è prevista dal D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997. Tale istituto è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che permette di definire in contraddittorio, con l’Ente emanante l’avviso di accertamento, basandosi su concrete allegazioni e prove nel merito. Per il contribuente, se definito l’avviso in tale fase di adesione, potrà beneficiare di una riduzione delle sanzioni irrogate, quindi le corrisponderà nella misura di 1/3 dei minimi editali indicati nell’avviso.

Tale istanza l’adesione all’accertamento deve essere notificata all’ente creditore che ha emesso l’avviso contestato entro 60 giorni (quindi entro il termine per impugnare l’atto avanti al Giudice Tributario). Dopo la notifica ti tale istanza si devono considerare un termine dilatorio di altri 90 giorni. Tale termine è stabilito dalla legge per permettere all’Ente sollecitato di poter valutare le richiesta e, nel caso, di accettarla.

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La decisione della Suprema Corte

La decisione richiesta alla Suprema Corte è incentrata sul rispetto di tale termine deflattivo dei 90 giorni. In altri termini, la notifica del ricorso d’impugnazione deve essere spedito dopo i 90 giorni o deve essere spedito prima di tali 90 giorni se l’Ente creditore rigetta prima l’istanza?

La Suprema Corte (sulla Cort. Cost. n. 140/2011) ha statuito che solo il contribuente può restringere tale termine di 90 giorni notificando prima il ricorso impugnatorio. In alternativa devono essere considerati tutti tali 90 giorni e la risposta di rigetto emessa prima di tale termine non accorcia l’obbligo di notifica del ricorso.

Precisamente:

  • Il rigetto dell’istanza come il verbale di constatazione non equivale al perfezionamento della definizione consensuale che invece comporta la conclusione della procedura; in mancanza della definizione consensuale, solo la rinuncia del contribuente interrompe il termine di sospensione” (Cass. n. 3278/2019).

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