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Ipoteca, è obbligatorio il preventivo contraddittorio

Contraddittorio preventivo distinto per tipologia di tributo

Con la sentenza Cass. 5577 del 26-2-2019 la Suprema Corte ha ribadito che prima dell’iscrizione di ipoteca, sull’immobile del contribuente, il Riscossore è obbligato a notificate una preventiva comunicazione allo stesso.

Tale obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio è espressamente previsto dall’art. 77, comma 2bis, D.p.r. n. 602/1973:

  • L’ agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

In buona sostanza, nulla rileva la notifica di un precedente atto d’intimazione ex art. 50, comma 2, D.p.r. n. 602/1973 (vedi News del 5 settembre 2017) L’iscrizione di ipoteca non è un atto dell’esecuzione forzata (Cass. SS. UU. n. 19667/2014).

Ciò che rileva e deve essere obbligatoriamente concesso al contribuente è un effettivo contraddittorio. Tale necessario preventivo ed effettivo contraddittorio la legge lo prevede, appunto, proprio in caso di iscrizione ipotecaria.

Sulla necessità di tale preventivo ed effettivo contraddittorio è, però, necessario fare un po’ di chiarezza distinguendo tra tributi ARMONIZZATI (europei) e tributi NON ARMONIZZATI (nazionali)

IL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO IN CONSIDERAZIONE  DEI TRIBUTI ARMONIZZATI E DEI TRIBUTI NON ARMONIZZATI

Il principio del contraddittorio endoprocedimentale continua ad essere oggetto di diverse pronunce della Cassazione che, però, hanno costruito le seguenti linee guida

TRIBUTI NON ARMONIZZATI

Essi sono i tributi nazionali (IRPEF, IRES, e IRAP) e, secondo la Cass. SS. UU. n. 24823/2015 è obbligatorio il preventivo contraddittorio solo se espressamente previsto da una legge nazionale.

Essendo espressamente previsto da una norma ad hoc tale obbligo di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale è sanzionato a pena di nullità del successivo atto senza alcuna “prova di resistenza” (vedi News del 7 febbraio 2019).

Esempi sono:

1. Iscrizione di ipoteca.

2. Avviso di accertamento basato su Studi di Settore.

3. Avviso di accertamento, cosiddetto, sintetico.

4. Avviso di accertamento “antielusivo”.

5. Avviso di accertamento basato su PVC (Cass. n. 5361/2016; Cass. n. 27911/2013; Cass. n. 8892/2018; ne sono quindi esclusi gli Avvisi di accertamento, cosiddetti, a tavolino Cass. n. 29153/2017; Cass. n. 7725/2018 è Cass. n. 5040/2019).

6. Avviso di accertamento basato su indagini  (Cass. n. 10908/2016 e  Cass. n. 20849)

TRIBUTI ARMONIZZATI

Essi sono i tributi europei (tipo IVA). Per tali tributi già a livello europeo è previsto l’obbligo di attivare prima della notifica dell’atto un contraddittorio effettivo con il contribuente(Cass. n. 701/2019).

Tuttavia tale obbligo di un contraddittorio endoprocedimentale non è previsto da una norma nazionale ad hoc quindi  in caso di contestazione il contribuente, qui, dovrà espettare la cosiddetta “prova di resistenza” (vedi News del 7 febbraio 2019).

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