Notifica

La notifica al vecchio indirizzo di residenza è nulla, quindi sanabile

La nullità è sanabile la inesistenza non lo è

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 4529 del 15 febbraio 2019, statuisce che la notifica di un atto la vecchio indirizzo di residenza non è inesistente, ma “solo” nulla e, pertanto, tale vizio è sanabile dalla costituzione di controparte.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un cittadino chiede ed ottiene due decreti ingiuntivi verso un debitore, con a base due scritture private. Il debitore si oppone, tempestivamente, a tali decreti ingiuntivi ed eccepisce, in particolare, che i due ricorsi sono nulli, perché notificati alla sua

precedente residenza.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello davano ragione al creditore e confermavano i 2 decreti ingiuntivi. In particolar modo la notifica dei 2 atti alla vecchia residenza è solo nulla ed è sanata dall’opposizione formulata dal debitore.

Per il Tribunale di Treviso vi erano ancora dei legami tra il debitore ed il vecchio indirizzo:

  • la figlia del debitore che ha ricevuto la notifica dei decreti ingiuntivi si è dichiarata, al pubblico ufficiale notificante, convivente con il debitore;

  • in entrambi le due scritture priviate poste a base dei decreti ingiuntivi, il debitore si è dichiarato residente nei luoghi dove sono stati notificati i decreti ingiuntivi;

  • il legale del debitore aveva risposto alla prima missiva del creditore, giunta proprio nel luogo dove poi sono stati notificati i decreti ingiuntivi.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello ha proposto impugnazione il debitore.

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Gli elementi che “mantengono” il collegamento tra il destinatario della notifica e la precedente residenza

Orbene, subito è necessario individuare e distinguere le due forme patologiche dell’atto giuridico:

Inesistenza: è la più grave, si può dire che un atto è inesistente quando non ha gli elementi minimi che la legge prevede perché esista. In buona sostanza non può essere neppure considerato un atto giuridico. Non essendo neppure un atto giuridico non può essere sanato, tanto meno dal comportamento di controparte (l’inesistenza è, in realtà, così grave che esce pure dalla categoria delle patologie degli atti giuridici).

Nullità: è la patologia più grave dell’atto giuridico, ma è, lo stesso, sanabile se tale atto ha raggiunto (o prodotto) i suoi effetti (determinazione derivante dalla giurisprudenza del periodo medioevale che tra le due concezioni chiare del diritto romano – l’atto esiste e l’atto non esiste – ha inserito la categoria “ibrida” della nullità: l’atto è nullo, ma sanabile).

Quindi l’atto è nullo quando non ha i requisisti essenziali, ma può essere lo stesso considerato un atto giuridico. Diciamo che è “quasi fuori dai giochi” salvo che ai supplementari tale atto non riesca a raggiungere lo scopo per cui è stato costituito.

In tema di notifica, la nullità della stessa è sanabile anche se eseguita in luogo diverso dalla residenza se:

  • vi sono ancora alcuni elementi di collegamento con il destinatario della notifica (l’atto è stato ritirato da un parente convivente, l’atto è stato ritirato da un dipendente della società destinatari dell’atto, l’atto è stato notificato alla vecchia residenza anagrafica, Cass. n. 4529/2019, eccetera);

  • vi è il comportamento del debitore che conferma di aver ricevuto la notifica (la sana). Ad esempio la costituzione tempestiva in giudizio

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La decisione della Cassazione

Sul punto la Suprema Corte ha statuito:

  • ha osservato, tuttavia, che il destinatario della notifica aveva conservato un legame con il precedente luogo di residenza, attestato dalla circostanza che <<in entrambi gli atti di riconoscimento lo stesso XXXX indicava la propria residenza a Chiarano>>, dal fatto che la figlia si fosse qualificata all’ufficiale giudiziario come convivente col padre (…) notificazioni ivi effettuate in ordine alla corrispondenza che aveva preceduto l’instaurazione della lite” (Cass. n. 4529/2019).

  • la notificazione del decreto ingiuntivo effettuato presso il luogo in cui l’ingiunzione aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica (…) sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa” (Cass. n. 4529/2019).

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