Avvisi di accertamento e di addebitoDelega

La delega di firma dell’avviso di accertamento è valida anche se non nominativa

Basta un ordine di servizio anche indeterminato

Per la Suprema Corte, con la sentenza n. 8814 del 29 marzo 2019, è legittimo l’accertamento sottoscritto con delega di firma, anche se quest’ultima non è nominativa. Per la Cassazione è sufficiente un ordine di servizio che si limiti alla generica indicazione del delegato (capo ufficio, capo area, capo team).

Nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio la illegittimità dell’avviso di accertamento per la irregolare delega alla sottoscrizione (per violazione dell’art. 42 D.p.r. n. 600/1973), è onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare che era possibile individuare, ai fini del controllo, il nome del delegato firmatario dell’accertamento

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una Società di capitali impugnava un avviso di accertamento, in particolare, per violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, D.p.r. n. 600/1973:

1. “Gli accertamenti (…) sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriere direttiva da lui delegato”.

3.“L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione (…)”

Sia la CTP che la CTR confermavano la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione della sottoscrizione, perché la delega di firma NON aveva indicato in modo chiaro il nominativo del soggetto delegato.

Avverso la decisione della CTR ricorreva alla Suprema Corte l’Agenzia delle Entrate, allegando la tesi amministrativa della distinzione tra “delega di firma” e “delega di funzioni

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La distinzione tra “delega di firma” e “delega di funzioni

Orbene, distinguiamo:

  • Vi è Delega di firma se essa interviene tra soggetti appartenenti allo stesso ufficio che ha formato l’atto: tra il Capo dell’ufficio ed i funzionari assegnati. A quest’ultimi viene delegato solo il potere di firma. Quindi, l’atto (cioè l’intero procedimento amministrativo) appartiene e si rifà sempre al Capo dell’ufficio. Ciò che passa è solo il potere a sottoscrivere l’atto e NON la competenza amministrativa a formare l’accertamento. Qui il delegato è soltanto una “longa manus” del delegante. E’ quella previsa dall’art. 42, comma 1, D.p.r. n. 300/1973.

  • Vi è Delega di funzione: è un provvedimento del Capo dell’ufficio con il quale delega il potere a formare l’atto. L’atto (cioè l’intero procedimento amministrativo) non appartiene, non si rifà, al Capo dell’Ufficio, ma al soggetto delegato. Passa quindi tutto il potere accertativo di tale atto in capo al funzionario delegato. Tale potere NON è previsto nell’art. 42, comma 1, D.p.r. n. 300/1973.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte rileva che (interpretando strettamente la norma) l’art. 42, comma 1, D.p.r. n. 600/1973 NON richiede che la delega di firma contenga:

  • specifiche modalità di rilascio della delega;

  • specifiche funzioni di tale delega;

  • specifici requisiti di validità.

Nonché, l’art. 42 richiama semplicemente la “sottoscrizione”.

Anche da tale interpretazione letterale della norma, la Cassazione, sul punto, precisa che la sottoscrizione richiesta è la delega di firma. L’art. 42 del D.p.r. n. 600/1973 non riguarda la delega di funzioni.

Secondo tale sentenza n. 8814/2019, per la delega a sottoscrivere un avviso di accertamento non è richiesta alcuna indicazione nominativa del delegato, né la sua temporaneità. Ciò se con tale delega di firma può essere individuato il soggetto delegato attraverso la sua qualifica rivestita ed all’ufficio di riferimento ivi indicato.

In buona sostanza, per i Giudici di legittimità hanno rilevato che occorre solamente che dai documenti prodotti in giudizio dall’Ufficio sia possibile individuare il nome del soggetto delegato a firmare l’accertamento.

Inoltre la Cassazione, sempre con la sentenza n. 8814/2019, ha affermato che:

  1. vi è l’onere dell’Ufficio di provare la delega di firma, solo se la sottoscrizione dell’atto è contestata in giudizio;

  2. la documentazione idonea a provare la delega di firma può essere presentata anche in appello;

  3. la delega di firma può essere contenuta anche in un ordine di servizio.

Tuttavia il Supremo Consesso, con tale pronuncia, ribalta tutto l’orientamento precedente (si veda Cass. n. 22803/2015; Cass. n. 5083/2019; Cass. n. 3826/2018; Cass. n. 5200/2018; Cass. n. 24317/2018; Cass. n. 24284/2018; si veda anche CTR Lombardia n. 4674/2017; CTR Lazio n. 3831/2017), sarà quindi necessario l’intervento delle Sezioni Unite per derimere il contrasto.

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