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Saldo e stralcio cartelle con ISEE. Ecco il modulo

Per il modello di saldo e stralcio delle cartelle serve l'ISEE

Il 7 gennaio 2919, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato il modello per poter chiedere il, cosiddetto, Saldo e Stralcio delle cartelle (CLICCA QUI per scaricarlo). Per tale nuovo modello serve l’ISEE.

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Schematizziamo le novità del SALDO e STRALCIO delle CARTELLE di PAGAMENTO. Scarica QUI il relativo estratto della Legge di Stabilità 2019 [CLICCA QUI]

ARGOMENTI

SPIEGAZIONI

Delimitazione del Saldo e Stralcio delle Cartelle

La definizione riguarda solo:

1. il mancato pagamento di imposte oggetto di dichiarazioni presentate (ciò vale anche per i contributi);

2. E’ solo per le dichiarazioni delle Persone Fisiche (quindi non debiti per le persone giuridiche, Art. 1 comma 184) e la presentazione dell’ISEE

Oggetto del Saldo e Stralcio delle Cartelle

Tale Saldo e Stralcio riguarda solo:

1. i TRIBUTI (irpef, Iva e Irap) e CONTRIBUTI, Art. 1 comma 184, (per casse previdenziali professionali e per gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS: Gestione Artigiani e Commercianti, Gestione separata INPS).

2. solo le procedure automatizzate di controllo dei pagamenti delle dichiarazioni dei redditi presentate (ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973 ed art. 54bis D.p.r. n. 633/1972).

3. le iscrizioni a ruolo o gli affidamenti all’Agente della Riscossione tra il 01 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Vi è, quindi un parallelo con la Rottamazione Ter. Per di più in caso di risposta negativa del Riscossore su tale Saldo e Stralcio delle Cartelle, verrà automaticamente (se ne sussistono i presupposti) trasformata tale istanza in istanza per la Rottamazione Ter (Art. 1 comma 185)

Esclusioni dal Saldo e Stralcio delle Cartelle

1. Sono ESCLUSI quindi tutti gli avvisi, cosiddetti bonari, comunicati prima della notifica delle cartelle.

2. Sono ESCLUSI i contributi relativi ai dipendenti

3. Sono ESCLUSE da tale Saldo e Stralcio le procedure di controllo, cosiddetto, formale ex art. 36ter D.p.r. n. 600/1973; gli avvisi di accertamento; gli avvisi di liquidazione; avvisi di recupero crediti d’imposta.

Modalità di pagamento del Saldo e Stralcio delle Cartelle

Si applica per un ISEE, del nucleo familiare, non superiore ad € 20.000 (reddito netto per famiglia fino a 40.000 euro) Il pagamento concerne, l’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora, comma Art. 1 comma 186, con il solo pagamento del:

  • 35% dell’imposta/contributi. Con Isee superiore ad €12.500 fino ad €20.000;
  • 20% dell’imposta/contributi. Con Isee tra €8.500 ed €12.500;
  • 16% dell’imposta/contributi. Con Isee non superiore a €8.500

MODALITA’ DI PAGAMENTO

– in unica soluzione al 30 novembre 2019.

CON DILAZIONE- Art. 1 comma 190:

– il 35% dell’imposta/contributi con scadenza il 30 novembre 2019. 
– il 20% dell’imposta/contributi con scadenza il 31 marzo 2020. 

– il 15% dell’imposta/contributi, con scadenza il 31 luglio 2020.;

– il 15% dell’imposta/contributi, con scadenza il 31 marzo 2021;

– il 15% dell’imposta/contributi, con scadenza il 31 luglio 2021.

Pagamento con rateazione

Gli importi come sopra calcolati si pagano in 3 anni (con interessi di rateizzazione al 2%).

Sulla procedura del Sovra-indebitamento

Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio delle cartelle i debitori per cui è stata aperta la procedura di liquidazione dell’art. 14-ter della L. 3/2012. tali contribuenti pagheranno solo il 10% delle somme affidate al Riscossore.

Come formulare l’istanza del Salto e Stralcio delle Cartelle, anche a chi ha già fatto richiesta per le precedenti Rottamazioni

1. Il contribuente aderisce a tale Saldo e Stralcio delle Cartelle presentando apposita dichiarazione di adesione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ENTRO il 30 APRILE 2019 (si attendono i regolamenti attuativo o le modalità di prassi)

2. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità il Riscossore pubblicherà nel proprio sito internet i relativi modelli per la richiesta di adesione.

3.Possono aderirvi anche i contribuenti che hanno già fatto domanda di rottamazione dei ruoli, ai sensi delle precedenti Rottamazioni (la Prima e la Rottamazione Bis).

Ora il DDL approvato dal Sanato dovrà essere approvato (per le modifiche apportate) nuovamente dalla Camera.

Pertanto si riporta lo schema relativo alla novità introdotte dalla Camera il 31 ottobre 2018

Regime forfettario (Minimi) compensi fino ad €65.000,00

ARGOMENTI

COMMI della “VECCHIA” Legge n. 190/2014 (su regimi minimi), modificata dalla Legge di Stabilità 2019

COMMENTO/SPIEGAZIONE

Requisiti

Nuovo Comma 54, Comma 64 (rimasto invariato) e nuovo allegato n. 4

Con la modifica della Legge di Stabilità 2019 i requisiti per accedere a tela regime agevolato è uno solo:

– compensi/ricavi non superiori ad €65.000,00 (nuovo comma 54 Legge N. 190/2014).

Esso sarà il regime naturale per i professionisti che, nell’anno precedente (2018), hanno conseguito un ammontare di compensi non superiori ad €65.000; nonché anche per per le imprese che hanno conseguito, sempre nell’anno precedente (2018), ricavi non superiori ad €65.000.

Requisiti per nuove attività

Comma 56

Ai sensi del comma 56 dell’art. 1 Legge n. 190/2014 solo chi inizia una nuova attività indicherà nel modello di attribuzione della partita IVA l’intenzione di avvalersi del regime dei minimi allargati. Per tali contribuenti che iniziano una nuova attività rimane la aliquota speciale del 5% anziché 15% (comma 65).

Tale aliquota speciale del 5% rimane per 5 anni, alle seguenti condizioni:

a) il contribuente non abbia esercitato attività con partita IVA;

b) l’attività non costituisca in alcun modo prosecuzione di altra attività svolta come dipendente o autonomo;

c) nel caso di prosecuzione dell’attività svolta da altri, si operi la verifica del mancato superamento dei ricavi (o compensi) avuto riguardo al cumulo delle due posizione.

Esenzione IVA

Comma 64 (rimasto invariato) e comma 59 (rimasto invariato)

– A tale regime forfettario rimane invariata l’applicazione dell’aliquota sostitutiva del 15% per Irpef e Irap.

– Rimane l’esonero dal pagamento dell’IVA previsto dal Comma 59 Legge n. 190/2014

Indici sintetici

Nuovo Comma 55

Per verificare la sussistenza del requisito sopra indicato per l’accesso a tale regime semplificato:

– NON rilevano gli indici sintetici (Art. 9bis, comma 9, D.L. n. 50/2017). Non si applicano.

– eliminato il riferimento agli Studi di Settore.

Sugli Studi di Settore

Nuovo Comma 73

Viene abrogato il primo periodo dell’art. 1 comma 73.

E’ stato tolto l’esonero dall’adempimento degli Studi di Settore, molto probabilmente perché tali Studi di Settore andranno eliminati.

Entrata in vigore

Tale ampliamento del regime forfettario avrà effetto dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi dal 01/01/19

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Regime forfettario (Minimi) compensi tra €65.001,00 ed €100.000,00

ARGOMENTI

COMMENTO/SPIEGAZIONE

Requisiti

Con la modifica della Legge di Stabilità 2019 i requisiti per accedere a tale regime agevolato è uno solo:

– compensi/ricavi tra 65.001,00 e 100.000,00

Tali compensi/ricavi tra €65.001,00 e €100.000,00 si calcolano:

– applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti durante l’anno i coefficienti di redditività ATECO 2007 dell’allegato n. 4 modificato (comma 64).

Aliquota applicabile

– A tale regime forfettario rimane invariata l’applicazione dell’aliquota sostitutiva del 20% per Irpef e Irap.

Entrata in vigore

Tale ampliamento del regime forfettario avrà effetto dal 01/01/20 (art. 6 del Disegno di Legge in discussione alla Camera).

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Tassazione sostitutiva per i compensi derivanti da lezioni private/ripetizione

Aliquota sostitutiva

Questo sarà il regime naturale di tassazione dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

L’aliquota applicabile, per imposte IREPF e addizionali, sarà del 15%.

Entrata in vigore

Tale ampliamento del regime forfettario avrà effetto dal 01/01/19 (art. 5 del Disegno di Legge in discussione alla Camera).

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