Notifica PEC

Cassazione, la PEC è valida solo se estratta da ReGIndE, non da INI-PEC

Tra professionisti la PEC valida è quella estratta da ReGIndE

La Cassazione, con la sentenza n. 3709 del 08 febbraio 2019, ha fatto molto scalpore. Per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC.  Si veda anche la NEWS del 18/11/2019 relativa alle Ordinanze della Cassazione che hanno corretto tale ordinanza n. 24160/2019 e la ordinanza n. 3709/2019. 

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La fattispecie oggetto della sentenza

Il Tribunale di Roma, nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, sequestrava e poi confiscava il medesimo immobile ai sensi delle disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso (art. 2-bis Legge n. 575/1965).

In riferimento all’immobile confiscato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e l’Agenzia del Demanio (AGENZIA) subentravano, in corso di causa, all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei sequestri e confiscati (ANBSC). In forza di tale subingresso il MEF e l’AGENZIA formulavano opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per far valere l’inopponibilità all’erario e dei diritto reali di garanzia vantati sull’immobile da altri soggetti privati (Banche).

In riferimento a tali opposizioni di terzo del MEF e dell’AGENZIA molti sono state le impugnazioni, nel merito ed avanti alla Cassazione.

Tuttavia, al secondo rinvio alla Suprema Corte, le Banche sollevavano una questione preliminare di inammissibilità del Ricorso in Cassazione. L’impugnazione del MEF e dell’AGENZIA sarebbe stata notificata tardivamente, oltre i termini brevi di trenta giorni (artt. 325 e 326 c.p.c.) per l’impugnazione.

Le Banche notificavano la sentenza impugnata in data 28 ottobre 2016, ma il MEF e dell’AGENZIA notificavano il Ricorso in Cassazione solamente in data 26 aprile 2017. Quindi dopo il termine breve, ma entro il termine lungo di 6 mesi (art. 327 c.p.c.).

La Cassazione, pertanto, ha dovuto affrontare tale eccezione preliminare ed ha statuito che il ricorso del MEF e dell’AGENZIA era tempestivo. Non era valida la notifica della sentenza, perché inviata ad un indirizzo PEC non valido perché estratto da INI-PEC.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, ha prima precisato:

  • Sostiene l’Avvocatura dello Stato che la notificazione a mezzo PEC sarebbe inefficace, in quanto spedita ad un indirizzo elettronico inidonea a ricevere le notifiche telematiche. Si tratta, in fatti, di un indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), ma non registrato al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. In particolare, l’indirizzo elettronico in questione viene utilizzato dall’Avvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziali” (Cass. n. 3709/2019).

Pertanto ha espresso il seguente principio:

  • Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. Con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel registro generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)” (Cass. n. 3709/2019).

La Cassazione ha valutato l’art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012:

  • Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Tale articolo 6-bis richiamato prevede:

  • 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.”

    2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.”

    2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell’identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma 2-sexies”.

Tuttavia, le norme richiamate dal Supremo Consesso individuano anche l’INI-PEC come registro pubblico idoneo per estrarre le PEC dei professionisti iscritti agli Ordini.

Pertanto non si comprende il motivo per cui la Cassazione abbia individuato solo il registro ReGIndE come unico idoneo ad estrarre le PEC, anche se tale registro è quello direttamente idoneo per le PEC dei professionisti.

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