INPS-PensionePrescizione

Prescrizione: decorre dal pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi

Anche per i professionisti vale il giorno in cui si dovevano pagare i contributi

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9270 del 03 aprile 2019, ha confermato che, in tema di crediti contributivi dell’INPS, il termine da considerare per il calcolo della prescrizione è il giorno in cui tali contributi sarebbero dovuti essere pagata, e non dalla dichiarazione dei redditi inviata relativa a tali contributi.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Una contribuente impugnava una cartella per contributi INPS notificatole in data 19 aprile 2011. Avverso tale atto la ricorrente faceva valere, tra i diversi motivi d’impugnazione, anche la prescrizione di tali crediti contributivi. L’INPS si costituiva depositando un atto interruttivo della prescrizione in data 21 agosto 2010.

Precisamente, per i contributi INPS (gestione separata) il termine ultimo era il 20 giugno 2005, ma la relativa dichiarazione dei redditi veniva inviata all’Agenzia delle Entrate in data 28 ottobre 2005.

E’ chiaro che se il dies a quo (giorno iniziale) viene considerato il 20 giugno 2005, i contributi si sarebbero prescritti prima della notifica dell’atto interruttivo avvenuto in data 21 agosto 2010 (la prescrizione si sarebbe avverata il 20 giugno 2010).

Invece, se se il dies a quo (giorno iniziale) viene considerato il 28 ottobre 2005, i contributi NON sarebbero prescritti perché l’atto interruttivo è arrivato prima della prescrizione: 21 agosto 2010 (la prescrizione sarebbe avvenuta il 28 ottobre 2010).

Il Tribunale dava ragione alla contribuente, ma la Corte d’Appello riformava la sentenza è dichiarava i contributi non prescritti.

La ricorrente impugnava la decisione d’appello avanti alla Cassazione.

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La decisione della Cassazione

Orbene, la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento, già individuato con la Sentenza n. 19640/2018, in riferimento al dies a quo (giorno iniziale) da considerare per calcolare il termine quinquennale della prescrizione contributiva.

Precisamente:

  • <<In tema di contributi cd.”a percentuale”, il fatto costituito dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; (…) il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo – (…) – con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito >> (…) l’infondatezza della tesi fatta valere dall’INPS ed accolta dalla Corte territoriale secondo cui il diritto ai contributi a percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l’Istituto ha avuto contezza del suo credito e cioè solo dopo la dichiarazione dei redditi dell’assicurazione” (Cass. n. 9270 del 03 aprile 2019).

E’ corretto precisare che la Cassazione, in riferimento a tale principio, non si è limitata solo ai contributi INPS della Gestione Separata, ma espressamente si rifa a tutti i contributi “a percentuale”. Quindi tale principio deve valere anche per quei contributi non relativi alla Gestione Separata dell’INPS e, neppure, per i soli contributi INPS.

E’ chiaro che tale determinazione del dies a quo deve valere pure per i professionisti iscritti ai relativi albi che corrispondono le quote integrative (a percentuale) delle relative Casse.

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