Notifica PEC

Corte Costituzionale: ammesse le notifiche PEC dopo le 21

Incostituzionale la notifica via pec se limita il diritto di difesa

La Consulta, con la sentenza n. 75 del 09 aprile 2019, ha dichiarato incostituzionale l’art. 16-septies del D.L. 179/2012 (inserito dall’art. 45-bis, comma 2, let. b) D.L. n. 90/2014). Tale art. 16-septies ha stabilito che in caso di invio PEC dopo le ore 21:00 la notificazione si considera avvenuta il giorni dopo, alle ore 7:00. La Corte Costituzionale, considerando il diritto di difesa ed il diritto al risposo, ha stabilito che tale fascia orari vale solamente per il destinatario della PEC (si veda anche News del 31/8/2018).

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La fattispecie oggetto della sentenza

Nel corso di un giudizio di secondo grado, la società appellata aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’atto d’appello, perché intempestivo. L’appellante aveva notificato l’atto d’impugnazione nell’ultimo giorno utile per l’appello, ma dopo le ore 21:00 (invio PEC alle ore 21:04 con ricevuta di accettazione alle ore 21:05:29 e di consegna alle ore 21:05:32).

Secondo l’art. 16-septies del D.L. 179/2012, i limiti temporali dell’art. 147 c.p.c. si applicano anche per le notifiche PEC. Pertanto l’atto d’appello era inammissibile perché tardivamente notificato. Visto che, ex lege, l’atto dove essere considerato come notificato il giorno dopo.

La Corte d’Appello di Milano sollevava la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012, anche perché non poteva applicare una interpretazione costituzionalmente adeguata di tale normativa.

Nel processo avanti alla Consulta si costituiva anche l’Avvocatura di Stato, la quale allegava che la norma in questione “non indicherebbe il soggetto rispetto al quale la notificazione << si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo >>, così consentendo una lettura coerente con il principio della scissione del momento perfezionativo, che anche per le notifiche telematiche è stato previsto dall’art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (…), essendo quindi possibile ritenere che <<gli effetti del differimento al giorno dopo operino per il destinatario, ma non per il notificante>>.

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La normativa sulle fasce orari della PEC

L’art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) prevede:

  • Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”.

Tale articolo è stato inserito per tutelare il “diritto al riposo” in determinate fasce orarie per chi riceve le notifiche (non si può notificare dalle ore 21:00, alle ore 07:00 del giorno successivo).

In buona sostanza, ricevere un atto giudiziario non è cosa piacevole e può creare anche disturbi morali e psichici. Quindi si garantisce per legge una fascia di “non notifica” per rassicurare e tranquillizzare il destinatario e permettergli di “riposare”.

Per giurisprudenza consolidata (“diritto vivente”) in caso di notifica dopo le ore 21:00, la stessa la si considera avvenuta alle ore 07:00 del giorno successivo.

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La normativa dichiarata incostituzionale ha allargato tale fascia oraria “di riposo” anche per le notifiche PEC. Precisamente:

  • l’art. 16-septies del D.L. 179/2012 ha previsto tale limite orario anche per le notifiche PEC:”La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

  • Però è l’art. 45-bis, comma 2, let. b) D.L. n. 90/2014 che ha inserito nell’ordinamento tale disposizioni.

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La decisione della Consulta

Orbene, la Corte Costituzionale ha fatto proprio il principio sollevato dall’Avvocatura di stato. Ha individuato una scissione delle modalità di notifica tramite PEC ed ha distinto tra il soggetto notificante ed il soggetto destinatario della notifica.

Solo per il primo va tutelato il “diritto al riposto”.

Per il secondo, invece, si deve garantire il diritto di difesa, ciò anche considerando che l’art. 325 c.p.c. (termini per l’impugnazione) fa riferimento proprio a “giorni” e non ad orari.

Quindi limitare anche il solo ultimo giorno di notifica a determinate fasce orarie (dalle ore 07:00 alle ore 21:00), vuol dire comprimere il diritto di difesa del notificante. Precisamente:

  • limitatamente nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. Computa <<a giorni>> e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno” (Cost. n. 75/2019).

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Tuttavia la Consulta, nel approntare tale ragionamento ha dovuto ben distinguere tra “domicilio fisico” e “domicilio digitale”.

Quindi ha ben distinto la procedura relativa alla notifica cartacea dalla procedura della notifica telematica.

In tal modo da’ torto a tutti i ragionamenti del Riscossore che, nel tentativo di salvare le irregolari notifica PEC, paragona le modalità di invio telematico, con quelle dirette eseguite tramite raccomandata.

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