CONVERSIONE DECRETO CRESCITA
Presso la Camera iter per modifica del D.L. n. 34/2019

E’ stato depositato presso la Camera dei Deputati il Disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 [vedi il DDL, da pagina 90, CLICCA QUI]
Si riportano gli articoli più rilevanti
ARGOMENTI |
ARTICOLI |
SPIEGAZIONI |
Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi |
Art. 1 |
La disposizione reintroduce (dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019) la misura del cd. Super ammortamento per imprese e professionisti che investono in nuovi beni strumentali (esclusi veicoli e mezzi di trasporto). In particolare:
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Revisione mini-IRES |
Art. 2 |
La norma introduce un nuovo incentivo volto a individuare una modalità di tassazione agevolata IRES per Società, pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti. In particolare:
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Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi |
Art. 3 |
La norma emendata stabilisce un graduale incremento della deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo (già aumentato al 40% dalla Legge di Bilancio per il 2019, art. 1, comma 12, Legge n. 145/2018). Precisamente: – Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 l’imposta municipale propria relativa ad immobili strumentali è deducibile nella misura del 50%; – Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 l’imposta municipale propria relativa ad immobili strumentali è deducibile nella misura del 60%; – Per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021 l’imposta municipale propria relativa ad immobili strumentali è deducibile nella misura del 70%. |
Modifiche al regime dei forfettari |
Art. 6 |
La norma adegua il regime forfetario, ex art. 1, commi da 54 a 89 Legge n. 190/2015 (con le modifiche della Legge di Bilancio 2019). In particolare, per i contribuenti che applicano il regime forfetario dal 2019, che potranno avvalersi di impiego di dipendenti e collaboratori (per le modifiche dell’art. 1, comma 9, Legge n. 145/2018), dovranno applicare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati. La disposizione semplifica anche gli adempimenti fiscali per i lavoratori interessati: evitato l’obbligo di presentazione della dichiarazione per irpef ed addizionali; nei primi mesi del 2019 le ritenute fiscali relative al lavoratore sono pagate in tre rate mensili. |
Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali |
Art. 15 |
La disposizione in esame concede la possibilità per le Regioni e per gli altri Enti locali di poter scegliere di attivare la Definizione Agevolata ANCHE per i tributi (quindi non solo per le imposte locali), al netto però delle sole sanzioni (gli interessi di mora non sarebbero rottamabili). I requisisti sono: 1. Tali crediti NON devono essere stati già riscossi a seguito di ingiunzione fiscale (R.D. n. 639/1910); 2. le ingiunzione fiscale (R.D. n. 639/1910) devono essere state NOTIFICATE negli anni al 2000 al 2017 (naturalmente qui nulla rileva l’iscrizione a ruolo); 3. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge (01 maggio 2019) gli enti locali dovranno decidere se aderire a tale Definizione Agevolata, indicandone anche le modalità; 4. il numero di rate e le relative scadenze non possono superare il 30 settembre 2012; 5. la presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione fino al mancato pagamento della prima o unica rata; 6. il mancato, o in sufficiente, pagamento delle somme rottamate non farà produrre gli effetti alla rottamazione. |
Reddito di cittadinanza |
Art. 39 |
Relativo alla procedura delle Società In house del Ministero del lavoro |
Entrata in vigore del Decreto Crescita |
Art. 51 |
Il Decreto Crescita entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi il 1 maggio 2019. |